Aiuti di Stato alle imprese per Covid-19: le regole e l’autodichiarazione da inviare entro il 30 giugno
L’Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 143438 del 27 aprile 2022, ha approvato il modello di dichiarazione sostitutiva che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 devono inviare all’Agenzia medesima. Il documento serve ad attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione Europea “Temporary Framework” e il rispetto delle varie condizioni previste. L’autodichiarazione deve essere inviata fra il 28 aprile e il 30 giugno 2022 tramite l’apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito o attraverso i canali telematici dell’Agenzia. Il provvedimento, in attuazione del decreto Mef 11 dicembre 2021, ha approvato lo schema di autodichiarazione e ha definito le regole, i termini di presentazione e le modalità di restituzione volontaria degli importi in caso di superamento dei massimali.
L’Agenzia precisa che anche i contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (articolo 5, commi 1-9, D.L. 41/2021) devono inviare la dichiarazione entro il 30 giugno oppure, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata. Si tratta, nello specifico, dei contribuenti con partita Iva attiva al 23 marzo 2021, che, a causa della situazione emergenziale, nel 2020 hanno subito una riduzione superiore al 30% del volume d’affari rispetto all’anno precedente.