Aiuti di Stato: proroga dell’autodichiarazione al 31 gennaio 2023
Due mesi di tempo in più per inviare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione sostitutiva da parte delle imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19. Con il provvedimento 29 novembre 2022, n. 439400/2022 firmato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, viene differito il termine per l’invio dell’autodichiarazione dal 30 novembre 2022 al 31 gennaio 2023.
È stata accolta, dunque, la richiesta di proroga dell’Autodichiarazione Aiuti di Stato Covid-19, avanzata nei giorni scorsi dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, a seguito delle ripetute segnalazione di impossibilità ad accedere al sito rna.gov.it nel quale sono reperibili informazioni essenziali per la corretta gestione dell’adempimento.
Per il Presidente dei commercialisti Elbano de Nuccio si tratta di “un provvedimento necessario, che ha richiesto una fitta interlocuzione istituzionale con i vertici del Ministero dell’Impresa e del Made in Italy e con l’Agenzia delle Entrate, per limitare i disagi che i Commercialisti ed i loro assistiti hanno subito in questi giorni nei quali, peraltro, sono in scadenza numerosi altri adempimenti. Quando l’apparato pubblico evidenza difficoltà nel fornire i servizi necessari ai cittadini è però indispensabile una maggiore tempestività per evitare che all’adempimento si sommino difficoltà operative che non possono che creare tensioni e malumori”. “Auspichiamo un futuro, molto prossimo”, conclude de Nuccio, “in cui non sia più necessaria la continua richiesta di proroghe, ma che sia caratterizzato da un minor numero di adempimenti di cui, sovente, non si scorge l’effettiva utilità. I Commercialisti sono pronti a contribuire in modo decisivo a quest’opera di semplificazione”.
Va detto che una “proroga dell’ultimo momento” non facilita molto gli operatori, che avevano predisposto e inviato i modelli, in vista della scadenza del 30 novembre 2022, anche avvalendosi della compilazione semplificata (barratura della casella ES in sostituzione del quadro A). Un differimento, che arriva la sera prima dell’adempimento, ha sicuramente poco appeal.
Si tratta, tra l’altro, della seconda proroga dopo quella concessa a giugno 2022, che aveva stabilito la nuova scadenza del 30 novembre 2022.
Con lo stesso provvedimento è stata disposta anche la proroga del termine per il riversamento degli importi eccedenti i limiti dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework.