Annullamento del licenziamento collettivo: violazione dei criteri di scelta
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La Cassazione – con sentenza del 14 aprile 2021, n. 9828 – ha affermato che, in tema di licenziamento collettivo, l’annullamento per violazione dei criteri di scelta, ex art. 5, legge n. 223/1991, non può essere domandato indistintamente da ciascuno dei lavoratori licenziati, ma solo da coloro che hanno subito un pregiudizio concreto in quanto i suddetti criteri adottati hanno influito sul recesso intimato.
Nel dettaglio, la Suprema Corte ha ribadito che la suddetta azione di annullamento può essere proposta solo da chi ha un interesse di diritto sostanziale.
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