Anticipo sull’incentivo all’esodo compensato col Tfr
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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 21 gennaio 2019, n. 1513, ha stabilito che l’imprenditore può compensare l’anticipo erogato sull’incentivo all’esodo con il Tfr da corrispondere al dipendente. L’accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite, peraltro, può essere compiuto d’ufficio dal giudice, trattandosi di compensazione impropria nascente dallo stesso rapporto di lavoro.