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Ape sociale, non contano i lavori discontinui

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A chi è stato licenziato va riconosciuto l’anticipo pensionistico dell’Ape sociale anche se dopo la cessazione del rapporto il lavoratore si è rioccupato con contratti a termine per periodi sotto i sei mesi.

È un principio del sistema del welfare, infatti, a escludere che lo stato di disoccupazione, con la relativa indennità, venga meno durante il periodo di svolgimento di lavori temporanei o precari. Così la Corte di cassazione civile, sez. lavoro, nella sentenza n. 30258 del 25/11/2024.

Ultimo dei lavori. Il ricorso dell’Inps è bocciato mentre il sostituto procuratore generale concludeva per l’accoglimento. L’indennità erogata dall’Istituto previdenziale accompagna il beneficiario fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia. I requisiti per l’accesso sono occupazione per 18 mesi nei 36 precedenti alla cessazione del rapporto e successiva disoccupazione.

Il tutto a patto che il rapporto sia cessato per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della conciliazione davanti alla commissione provinciale dopo la convocazione della direzione del lavoro. Ora la Suprema corte chiarisce che i requisiti vanno riferiti all’ultimo dei lavori precedenti l’indennità, a tempo indeterminato o a tempo determinato con durata superiore a sei mesi, mentre non conta se dopo la cessazione il lavoratore si rioccupa per pochi mesi.

Platea allargata. La legge 27.12.2017, n. 205 (bilancio 2018) ha esteso ai lavoratori a termine l’accesso all’Ape sociale senza modificare in alcun modo i requisiti d’accesso alla prestazione per i lavoratori già inclusi né togliere agli stessi il diritto al beneficio alle condizioni di legge.

La platea Ape è allargata a chi è stato occupato a termine e a chi, dopo la cessazione di un tempo indeterminato, è stato assunto con un contratto a termine di più di sei mesi, cui è seguito a termini di legge la cessazione della disoccupazione. Il lavoratore, nella specie, chiede la prestazione in relazione al licenziamento, rispetto al quale ha i requisiti Ape, senza far riferimento ai successivi rapporti precari. Spese di giudizio compensate per la novità della questione.

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