Apprendista licenziato senza obbligo di repêchage
Nell’apprendistato professionalizzante del Jobs Act se il lavoratore si rivela non idoneo, il datore può licenziarlo per giustificato motivo oggettivo senza obbligo di repêchage: il contratto ha natura mista, in quanto finalizzato al conseguimento della qualifica e se dunque l’interessato non risulta adeguato sul piano fisico o psichico, il datore non può impartirgli la formazione.
E ha quindi facoltà di recedere dal contratto senza dover cercare mansioni compatibili con lo stato di salute del lavoratore per reimpiegarlo. Così la Corte di cassazione civile, sez. lavoro, nella sentenza n. 30657 del 28/11/2024.
Formazione fondamentale. Accolto il ricorso della società: la Suprema corte decide nel merito rigettando l’originario ricorso del lavoratore, mentre il sostituto procuratore generale concludeva per il rigetto.
Sbaglia la Corte d’appello a condannare l’azienda al pagamento della tutela indennitaria di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 04/03/2015, n. 23 nella misura di sei mensilità perché il datore avrebbe violato l’obbligo di repêchage: pur se non idoneo alle mansioni previste per l’apprendistato, il lavoratore avrebbe comunque potuto svolgere funzioni d’ufficio o attività previste per il livello inferiore.
Il punto è che il contratto è professionalizzante: l’apprendista può essere adibito soltanto ai lavori che riguardano la specialità cui si riferisce il tirocinio mentre il datore di lavoro decade dalle agevolazioni sui contributi se la formazione non è adeguata agli obiettivi propri del contratto. Di più: se l’azienda non adempie gli obblighi di formazione, il rapporto si trasforma fin dall’inizio in subordinato a tempo indeterminato.
Ius variandi. L’azienda non può adibire l’apprendista a mansioni diverse da quelle previste dal contratto e finalizzate all’acquisizione delle specifiche competenze professionali, il che limita in modo chiaro il tipico potere organizzativo del datore. Se dunque l’apprendista non è idoneo a ricevere la formazione necessaria al conseguimento della qualifica, il datore può recedere dal contratto senza ulteriori obblighi.