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Approvato al Senato il DdL sull’intelligenza artificiale: il cliente deve essere informato

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In data 20 marzo il Senato ha approvato il DdL 1146, recante “Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale”.

Il Disegno di Legge contiene altresì la previsione di una delega al Governo per l’adozione, entro dodici mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, di uno o più decreti legislativi che adeguino la normativa nazionale al regolamento UE 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, c.d. “AI Act”, approvato dal Consiglio UE in via definitiva il 21 maggio 2024.

Il provvedimento regola gli aspetti che la normativa UE rimanda all’autonomia di intervento dei singoli Stati Membri.

Il testo del Ddl sarà successivamente esaminato dalla Camera dei Deputati.

Di particolare importanza le previsioni legate all’utilizzo dell’IA nelle professioni intellettuali.

A tal proposito l’art. 12 limita alle attività strumentali e di supporto l’applicabilità dei sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali e richiede che l’eventuale utilizzo dei medesimi sistemi sia oggetto di informativa ai clienti da parte dei professionisti in esame.

Nello specifico, il comma 1 dell’art. 12, la cui formulazione letterale è stata modificata in sede referente, limita alle attività strumentali e di supporto la possibile finalità di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali e specifica che:

  • nell’ambito di queste ultime,
  • l’attività professionale deve restare contraddistinta dalla prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera.

La relazione illustrativa osserva che, in base al comma in esame, il pensiero critico umano deve sempre risultare prevalente rispetto all’uso degli strumenti di intelligenza artificiale.

Il requisito di prevalenza appare, dunque, posto dal comma con riferimento al profilo della qualità della prestazione (e non implica una prevalenza anche di tipo quantitativo).

Il successivo comma 2 dispone che le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista siano comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo (nel rispetto del rapporto fiduciario tra professionista e cliente).

Di rilievo anche il ruolo assegnato dall’art. 22 agli Ordini professionali rispetto alla previsione di percorsi di alfabetizzazione e formazione nell’uso dei sistemi di intelligenza artificiale.

In particolare viene stabilito che gli ordini professionali – nonché, come inserito in sede referente, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e le forme aggregative delle associazioni professionali di cui all’art. 3 della Legge 14 gennaio 2013, n. 432 – possano prevedere percorsi dedicati ai professionisti e agli operatori del settore di competenza.

È ammessa la possibilità del riconoscimento di un equo compenso, modulabile sulla base dei rischi e delle responsabilità connessi all’uso dell’intelligenza artificiale da parte del professionista.

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