Approvato in CdM il provvedimento di uscita dallo stato di emergenza da Covid-19: le regole dal 1° aprile
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – con Decreto del 25 febbraio 2022, n. 33 (non ancora pubblicato sul sito istituzionale) – ha definito i criteri per l’accesso all’assegno di integrazione salariale per causali straordinarie da parte di datori di lavoro che per settori di attività, tipologie e classi dimensionali rientrano nella tutela del Fondo Integrazione Salariale (FIS).
Tra le altre cose, viene previsto che l’assegno di integrazione straordinario per crisi, riorganizzazione e solidarietà si applica anche alle aziende fino a 15 dipendenti iscritte al FIS e per accedervi sono previste modalità semplificate rispetto alle grandi aziende.
Inoltre, con riferimento alle aziende con più di 15 dipendenti che accedono alla CIGS per riorganizzazione “per realizzare processi di transizione”, viene precisato che ricorre questa sottocausale laddove nel programma di cassa integrazione si intendano perseguire azioni dirette alla transizione e riconversione produttiva ovvero funzionali a rispondere in maniera efficace all’evoluzione dei contesti economici e produttivi.
Accendendo a questa opportunità, le imprese devono dimostrare la copertura finanziaria degli investimenti e non è necessario che il valore di quest’ultimi sia superiore al valore medio annuo degli investimenti, della stessa tipologia, operati nel biennio precedente.