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Approvato in Consiglio dei Ministri il decreto Aiuti-ter: le novità

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In data 16 settembre 2022, il Consiglio dei Ministri n. 95 ha approvato il decreto legge, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

Di seguito gli aspetti più rilevanti del provvedimento in specie:

  • ampliamento dei crediti d’imposta per le imprese energivore, gasivore, non energivore e gasivore anche ai consumi dei mesi di ottobre e novembre;
  • estensione, al quarto trimestre 2022, del credito di imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca;
  • misure agevolative a supporto delle imprese colpite dall’aumento dei prezzi dell’energia;
  • taglio delle accise su carburanti esteso fino al 31 ottobre p.v.;
  • agevolazioni agli Enti del Terzo Settore per sostenere gli oneri per le spese energetiche.

Inoltre:

  • viene istituito il “Fondo per l’housing universitario”, con una dotazione di 660 milioni di euro, per acquisire la disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore;
  • sono definiti i criteri a cui dovranno attenersi uno o più regolamenti finalizzati alla riforma degli istituti tecnici, nella prospettiva, tra l’altro, di adeguare costantemente l’offerta formativa alle esigenze di competenze richieste dal mercato del lavoro;
  • viene normato un bonus di € 150 per i contribuenti con redditi fino ad € 20.000. Nello specifico:
    • ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di € 1.538 è riconosciuta, automaticamente, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari ad € 150;
    • ai soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, e di reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 ad € 20.000, l’INPS corrisponde d’ufficio nel mese di novembre 2022 un’indennità una tantum pari ad € 150.

La somma una tantum di € 150 spetta anche ai lavoratori autonomi a condizione che, nel periodo d’imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore ad € 20.000.

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