Approvato ddl conversione decreto assegno temporaneo figli minori
In data 28 luglio 2021, la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 8 giugno 2021, n. 79, recante “Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori”.
Com’è noto, il D.L. n. 79/2021 ha introdotto il nuovo assegno temporaneo per i figli minori a carico per il periodo “ponte” dal 1° luglio – 31 dicembre 2021.
L’assegno è corrisposto con decorrenza dal mese di presentazione della domanda e per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.
Ad eccezione dei percettori del Reddito di Cittadinanza – per i quali l’accredito dell’assegno avviene d’ufficio da parte dell’INPS – l’erogazione dell’assegno avviene mediante accredito su IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato. In caso di affido condiviso dei minori, l’assegno può essere accreditato in misura pari al 50% sull’IBAN di ciascun genitore.
L’assegno è corrisposto dall’Istituto, in misura pari tra entrambi i genitori a meno che il nucleo familiare disponga di un solo conto corrente.
In assenza dei genitori, l’assegno è corrisposto a chi esercita la responsabilità genitoriale.
L’erogazione dell’assegno avviene mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato, salvo per i percettori di reddito di cittadinanza per i quali l’INPS corrisponde d’ufficio l’importo, incrementando il valore del RdC dell’importo dell’assegno spettante in ciascuna mensilità.
Nelle ipotesi di separazioni legale/ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario mentre nel caso di affidamento congiunto o condiviso, l’assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori.