Assegnazione dipendente ad altra sede aziendale
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La Cassazione – con ordinanza del 10 giugno 2021, n. 16383 – ha precisato che, in caso di lavoratrice che, affetta da attacchi di panico e agorafobia, richieda espressamente l’esonero dallo svolgimento di servizi all’esterno, al datore di lavoro è consentito assegnarla ad una diversa sede in attesa di verdetto della commissione ASL, a seguito di istanza per l’accertamento della sua idoneità fisica.
Nello Specifico, la Suprema Corte ha ritenuto corretto il comportamento tenuto dall’azienda, non considerando la suddetta assegnazione alla stregua di un trasferimento.