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“Assegno di maternità dello Stato”, ampliata la categoria di cittadini di Paesi extraUe che vi possono accedere

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Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 3, comma 3, lettera b), della Legge 23 dicembre 2021, n. 238, ai titoli di soggiorno per i cittadini dei Paesi extra UE, utili per accedere al cosiddetto “Assegno di maternità dello Stato”, così come previsto dall’art. 75 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, è stata ampliata la categoria di cittadini di Paesi terzi all’Unione europea che possono accedere all’assegno di maternità per lavoratori atipici e discontinui.

In particolare, hanno diritto all’assegno in questione le madri e i padri (naturali o adottivi/affidatari):

  • familiari titolari di carta di soggiorno di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 30/2007;
  • familiari titolari di carta di soggiorno di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 30/2007;
  • titolari di permesso di soggiorno ed equiparati ai cittadini italiani ai sensi dell’art. 41, comma 1-ter , del D.Lgs. n. 286/1998;
  • titolari di permesso di soggiorno e per soggiornanti di lungo periodo.

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