Assenza alla visita di controllo INPS e legittimità del licenziamento
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La Cassazione – con sentenza del 28 marzo 2024, n. 8381 – ha affermato che l’assenza alla visita di controllo del lavoratore in malattia è giustificata se la stessa ha avuto esito negativo perché l’INPS non ha considerato l’indirizzo che il lavoratore gli ha comunicato, nonostante tale comunicazione andasse fatta piuttosto al datore di lavoro, che non all’Istituto previdenziale.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che al lavoratore spetta il risarcimento e la reintegra nel posto di lavoro, andando comminata la sola multa (quale sanzione disciplinare) per aver omesso la comunicazione al datore di lavoro del cambio di indirizzo ai fini della reperibilità.
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