Assenze per malattia e diritto alla fruizione di ferie: la sentenza della CGUE
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea – con sentenza del 9 novembre 2023 , alle cause riunite da C‑271/22 a C‑275/22 – ha affermato che la normativa europea non osta a una normativa nazionale e/o a una prassi nazionale che, in assenza di una disposizione nazionale che preveda un limite temporale espresso al riporto di diritti alle ferie annuali retribuite maturati e non esercitati a causa di un’assenza dal lavoro per malattia di lunga durata, consenta di accogliere domande di ferie annuali retribuite presentate da un lavoratore entro quindici mesi dalla fine del periodo di riferimento che dà diritto a tali ferie e circoscritte a due periodi di riferimento consecutivi.
Pertanto, in considerazione delle circostanze particolari nelle quali si può trovare un lavoratore (nel caso in specie, un lavoratore inabile al lavoro per diversi periodi di riferimento consecutivi), la Corte ha statuito che l’art. 7 della Direttiva n. 2003/88 (alla luce non soltanto della protezione del lavoratore alla quale mira tale direttiva, ma anche di quella del datore di lavoro, il quale affronta il rischio di un cumulo troppo considerevole dei periodi di assenza del lavoratore e le difficoltà che tali assenze potrebbero implicare per l’organizzazione del lavoro) deve essere interpretato nel senso che non osta a norme o a prassi nazionali che, prevedendo un periodo di riporto allo scadere del quale tale diritto si estingue, limitano il cumulo dei diritti alle ferie annuali retribuite, purché tale periodo di riporto garantisca al lavoratore, in particolare, di poter disporre, se necessario, di periodi di riposo che possano essere scaglionati, pianificati e disponibili a più lungo termine.
Ogni periodo di riporto deve superare in modo significativo la durata del periodo di riferimento per il quale è concesso.