Astensione obbligatoria dal lavoro, dimissioni e diritto all’indennità per le ferie non godute
La Cassazione – con ordinanza del 15 giugno 2022, n. 19330 – ha affermato la legittimità del diritto all’indennità sostitutiva delle ferie anche nel caso in cui l’impossibilità di fruizione delle stesse è determinata dal fatto che la lavoratrice versa in una situazione che impone l’astensione obbligatoria dal lavoro: al contempo, resta neutra la modalità di cessazione del rapporto, connessa alla scelta di dimettersi.
Nello specifico, la Suprema Corte ha chiarito che – relativamente al caso di una lavoratrice che, a seguito delle dimissioni, aveva chiesto il pagamento dell’indennità delle ferie non godute nonostante avesse fruito del congedo obbligatorio per maternità fino alla data di cessazione del rapporto – l’impossibilità del godimento delle ferie “legate” al divieto di andare al lavoro (astensione obbligatoria) dà diritto alla relativa indennità sostitutiva in caso di chiusura del rapporto di lavoro.