Skip to main content

Attività lavorativa svolta in smart working e competenza territoriale del giudice del lavoro

|

La Cassazione – con sentenza del 5 luglio 2023, n. 19023 – ha affermato che ai fini dell’individuazione della competenza territoriale del giudice del lavoro, il criterio della dipendenza aziendale ex art. 413 c.p.c. non può essere applicato nel caso di prestazione lavorativa svolta in smart working, in modo fungibile presso due diverse abitazioni, ove non sussista alcun collegamento oggettivo o soggettivo che caratterizzi l’abitazione quale dipendenza aziendale.

Nello specifico, la Suprema Corte ha chiarito che si ha dipendenza aziendale nei casi di:

  • dislocazione, da parte del datore di lavoro, di un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa in un luogo determinato;
  • collegamento oggettivo o soggettivo del luogo ove il lavoratore presta la sua opera con l’organizzazione aziendale.

Nel caso oggetto della sentenza, possono essere considerati unicamente:

  • il criterio del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro

oppure

  • il criterio del luogo in cui si trova l’azienda/la sede in cui il lavoratore è addetto.

Lavora con noi

Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.






    ALLEGA CURRICULUM VITAE

    Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali al fine che venga fornito il servizio o eseguita la prestazione richiesta

    Lavora con noi
    Close