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Attività stagionali: somministrazione di lavoratori a tempo determinato

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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 26 aprile 2023, prot. n. 716 – ha fornito alcuni chiarimenti all’Assosomm (Associazione Italiana delle Agenzie per il Lavoro) in materia di somministrazione di lavoratori a tempo determinato nell’ambito delle attività stagionali.

Al riguardo, l’INL ha precisato che  deve essere il CCNL applicato dall’utilizzatore a dover introdurre discipline specifiche in materia di lavoro stagionale in somministrazione: in tal senso, l’art. 52 del CCNL indicato dall’istante afferma: “Le Parti, nel rispetto del principio di parità di trattamento economico e normativo e con riguardo alla disciplina speciale del rapporto di lavoro a tempo determinato nelle attività stagionali e delle diverse declinazioni delle attività stagionali da parte della contrattazione collettiva, confermano che nella somministrazione di lavoro siano considerate attività stagionali ad ogni effetto di legge e di contratto quelle definite come tali dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali applicati dall’utilizzatore, oltre a quelle individuate dal D.P.R. n. 1525/63 e s.m.i.”.

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