La Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili – con comunicato del 9 gennaio 2025 – ha informato che, nella sezione “Mobilità Internazionale” del sito della CNCE, sono stati pubblicati i nuovi moduli unici validi a livello nazionale per l’iscrizione delle imprese e dei lavoratori in distacco presso le Casse Edili e le Edilcasse del sistema.
Ai fini dell’iscrizione, le imprese straniere dovranno inviare alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente in base al luogo di svolgimento dei lavori: il modulo unico in formato completo o, qualora si alleghi la comunicazione preventiva di distacco trasmessa alle autorità italiane, in formato ridotto; al fine di accedere alle prestazioni garantite dalle Casse, i lavoratori dovranno poi inviare una semplice scheda anagrafica completa di indicazione delle coordinate bancarie e copia del documento di identità.
Aggiornata, inoltre, la guida precedentemente pubblicata sul distacco.
La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto al comma 186 dell’art. 1 la facoltà di ridurre i contributi previdenziali della gestione IVS dovuti da artigiani e commercianti (circa 4.200 euro l’anno).
È una facoltà non un obbligo. È il contribuente che deve attivarsi per esprimere tale scelta, con le modalità che verranno comunicate dall’Inps. Nel silenzio con mancata opzione, non potrà godere del dimezzamento dei contributi. Quindi, la scelta della riduzione in esame è operata dall’assicurato mediante comunicazione telematica all’INPS.
La facoltà è ammessa anche per i collaboratori familiari che, nell’anno 2025, si iscrivono per la prima volta in una delle suddette gestioni.
I soggetti che si iscrivono nell’anno 2025 per la prima volta alla gestione previdenziale dell’Inps relativa agli artigiani o alla gestione previdenziale dell’Inps relativa agli esercenti attività commerciali possono chiedere una riduzione transitoria della contribuzione, nella misura del 50%. Se apro la partita IVA nel 2024 come inattiva e nel 2025 diventa attiva, la possibile riduzione è fruibile se l’iscrizione all’INPS si è verificata nel 2025.
La riduzione è temporanea, cioè è riconosciuta per 36 mesi e decorre dalla data di avvio dell’attività di impresa o di primo ingresso nella società. Il montante contributivo è ovviamente anch’esso ridotto. Per i casi in cui, in seguito alla riduzione al 50%, la contribuzione si commisuri su una base di calcolo inferiore a quella minima summenzionata, i mesi di assicurazione pensionistica da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata.
La riduzione è alternativa rispetto ad altre misure agevolative che prevedano riduzioni della contribuzione. Di conseguenza, l’eventuale riduzione in esame al 50% assorbe (in via transitoria) la riduzione derivante dal regime fiscale forfetario.
Sotto il profilo della disciplina dell’UE, l’agevolazione è inquadrabile nel regime cosiddetto de minimis, relativo agli aiuti di Stato che possono essere concessi agli operatori economici senza la procedura di autorizzazione della Commissione europea.
L’INPS – con Messaggio del 13 gennaio 2025, n. 111 – ha ricordato di aver aderito al nuovo sistema Re.Tes. (Reingegnerizzazione delle procedure di Tesoreria) della Banca d’Italia, relativo ai servizi della Tesoreria dello Stato in vigore dal 1° gennaio 2025.
Al riguardo, è stato comunicato che le rate dell’Assegno Unico e Universale per i figli a carico del mese di gennaio 2025, relative alle prestazioni che non hanno subito variazioni, sono accreditate nella settimana decorrente dal 20 gennaio 2025.
Entro la fine del mese di gennaio è accreditato l’importo delle rate spettanti nell’ipotesi in cui il citato assegno sia stato oggetto di conguaglio, a credito oppure a debito.
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