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Autore: mondolavoro

Rappresentatività delle Rsa alla Consulta

Finisce alla Consulta la questione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali.

Il Tribunale di Modena, con ordinanza del 14 ottobre 2024, ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità dell’art. 19, comma 1, lett. b), legge n. 300/1970 per contrasto con i principi di cui agli articoli 3 e 39 della Costituzione.

Tutto nasce da un ricorso ex art. 28 (accertamento di condotta antisindacale) promosso da un’organizzazione sindacale del settore trasporti a causa del diniego, da parte di una società, di sottoscrivere accordi sindacali aziendali nonché di «costituire» rappresentanza sindacale aziendale (Rsa) presso la sede aziendale di Modena.

Il sindacato ha evidenziato che, pur avendo un notevole numero di iscritti nella sede modenese, la società non ne ha ammesso la partecipazione alle trattative per la sottoscrizione degli accordi sindacali aziendali ed abbia altresì negato la sottoscrizione stessa degli accordi e la «costituzione» di una Rsa.

Stando a quanto ricavabile dall’ordinanza, l’organizzazione sindacale ricorrente, pur godendo di una «significativa rappresentatività» nell’unità produttiva modenese (cosa che sarebbe stata confermata anche dalla società), è stata esclusa financo dalle trattative per la negoziazione dei contratti collettivi.

Ciò ha offerto spunti dubitativi sulla compatibilità tra le regole per l’individuazione delle organizzazioni sindacali «rappresentative» ai sensi dell’art. 19 dello Statuto dei lavoratori con i principi costituzionali a tutela del pluralismo e della libertà delle organizzazioni sindacali (artt. 3 e 39, Cost.).

Precisamente, l’art. 19 della legge n. 300/1970, introducendo un criterio selettivo che prescinde dalla misurazione della effettiva rappresentatività del sindacato, prevede che le rappresentanze sindacali aziendali possano essere costituite nell’ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti.

Tale formulazione, in teoria, offrirebbe spazi per negare, come nel caso di specie, tali possibilità (di partecipare alle trattative etc.) ad associazioni sindacali che siano effettivamente «significativamente rappresentative» all’interno di unità produttive grazie al forte seguito riscontrato dai lavoratori.

L’ordinanza in commento offre spunti contenutistici d’indiscutibile interesse, tra riflessioni sul ruolo delle organizzazioni sindacali e particolare attenzione sul concetto di «rappresentatività» nella sua applicazione pratica.

Inoltre, il Tribunale rinviante sembrerebbe altresì auspicare un intervento della Corte costituzionale che funga da apripista per il legislatore nazionale verso l’elaborazione di nuove ed inclusive regole verso una più ampia platea di soggetti sindacali che possano avere accesso ai privilegi offerti dal Titolo III dello Statuto dei Lavoratori (dedicato, appunto, all’esercizio dell’attività sindacale).

Autoliquidazione 2024-2025 e nuove funzionalità nel portale istituzionale


L’INAIL – con Istruzioni operative del 4 dicembre 2024, prot. n. 11783 – ha comunicato che il servizio online relativo alla Comunicazione delle Basi di Calcolo per l’autoliquidazione 2024/2025 è disponibile nella sezione “Fascicolo Aziende – Visualizza Comunicazioni”.

Al servizio possono accedere i datori di lavoro e gli altri soggetti assicuranti tenuti all’autoliquidazione, nonché gli intermediari per i codici ditta in delega.

In presenza di più basi di calcolo (in caso di variazione e “riestrazione” delle stesse da parte delle Sedi) le comunicazioni sono elencate per data di elaborazione in ordine decrescente, in modo che la più recente sia posizionata all’inizio della lista.

I servizi online “Visualizza Basi di Calcolo” e “Richiesta Basi di Calcolo” sono disponibili dal 3 dicembre 2024 in www.inail.it – Servizi Online.

Anche quest’anno il servizio online “Richiesta Basi di calcolo” permette di acquisire il file delle basi di calcolo in formato .pdf, in formato .txt e nella versione .json.

Dal 10 dicembre 2024 sarà altresì disponibile il servizio online “Visualizza elementi di calcolo” dedicato alle posizioni assicurative navigazione (PAN).

In CdM il decreto che modifica il regime impositivo dei redditi


In data 3 dicembre 2024, il Consiglio dei Ministri n. 106 ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce una complessiva revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF e IRES).

Il testo ha ottenuto l’intesa in sede di Conferenza unificata e tiene conto dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari.

Tra gli aspetti più rilevanti, si segnala che viene estesa anche ai familiari a carico la non concorrenza alla formazione del reddito dei contributi e i premi versati dal datore di lavoro per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza o di gravi patologie, prevista in base alla legislazione vigente in favore dei dipendenti (modifica all’articolo 51, comma 2, lett. f-quater TUIR).

Al riguardo, viene soppressa la lettera i-bis) dell’articolo 51, comma 2, del TUIR che prevede la non concorrenza alla formazione del reddito delle quote di retribuzione derivanti dall’esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa.

Sono modificati i criteri di determinazione del valore dei beni e servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività del datore di lavoro e ceduti ai dipendenti, identificandolo nel prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro. Resta ferma la quota massima di non concorrenza di tale componente del reddito che è pari a euro 258,23 (500.000 lire nella vigente formulazione). 

Si modifica l’articolo 51, comma 5, del TUIR al fine di specificare la documentazione relativa alle somme per i rimborsi di spese di viaggio e trasporto, necessaria affinché tali spese non concorrano alla formazione del reddito. In particolare si prevede che tali spese siano “comprovate e documentate”, in luogo della vigente formulazione che riporta la locuzione “documenti provenienti dal vettore”.

N.B. Le modifiche si applicano alle componenti del reddito di lavoro dipendente percepite a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Le norme modificando gli articoli:

  • 17 (tassazione separata)
  • e 54 (determinazione del reddito di lavoro autonomo) del TUIR

intervengono sulla disciplina dei redditi di lavoro autonomo.

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