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Autore: mondolavoro

Pagamento comprovato solo dalla quietanza di pagamento

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 18 marzo 2024, n. 7186, ha stabilito che le buste paga ed il CUD, in mancanza di un atto di quietanza del lavoratore-creditore, non costituiscono prova del pagamento del credito in essi documentato, in quanto provenienti dalla stessa parte interessata ad opporre il fatto estintivo. (Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto che l’indicazione, all’interno del CUD, della somma dovuta al dipendente a titolo di TFR prova il relativo pagamento solo in presenza di un atto di quietanza del lavoratore stesso).

Programma GOL: pubblicato in G.U. il Decreto ministeriale

Pubblicato in G.U. n. 120 del 24 maggio 2024 il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 marzo in tema di programma GOL.

Gli interventi principali contenuti nel Decreto sono anzitutto rivolti alla platea dei destinatari che viene estesa anche ai beneficiari degli strumenti di sostegno introdotti dal D.L. 48/2023 e, quindi, Supporto per la Formazione ed il Lavoro ed Assegno di Inclusione.

Sempre l’articolo 2 del Decreto rimarca la centrale del ruolo del Terzo Settore all’interno dei percorsi di inclusione lavorativa.

L’articolo 4 dello stesso Decreto rafforza poi la centralità delle attività formative (anche di breve durata) quali strumenti propedeutici al reinserimento lavorativo.

Facoltà di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione

L’INPS – con Circolare del 29 maggio 2024, n. 69 – ha fornito indicazioni per l’applicazione della disciplina dell’istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione, ex art. 1 , commi da 126 a 130, Legge n. 213/2023.

Nel dettaglio, il periodo non coperto da contribuzione:

  • può essere ammesso a riscatto nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi;
  • deve collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e precedente al 1° gennaio 2024;
  • deve essere compreso tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto) nelle forme assicurative richiamate dalla disposizione in esame.

Pertanto, il periodo oggetto di riscatto, o parte di esso, può essere anche anteriore alla data del primo contributo, o successivo a quella dell’ultimo, purché riferito al medesimo anno del contributo iniziale o finale e sempreché sia compreso nell’intervallo temporale dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2023.

La presentazione della domanda di riscatto è limitata al biennio 2024-2025.

Pertanto, può essere presentata dalla data di entrata in vigore della legge n. 213/2023 (1° gennaio 2024) e fino al 31 dicembre 2025 (termine ultimo per l’esercizio della facoltà di riscatto).

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