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Autore: mondolavoro

Fondo Fasdac: la nuova copertura sanitaria integrativa

La Cassa Sanitaria Carlo De Lellis ha messo a disposizione dei dirigenti del settore terziario la possibilità di integrare il rimborso di alcune spese sanitarie sostenute per sé o per il proprio nucleo familiare tramite la piattaforma Welfare Dirigenti Terziario.

Il costo è pari ad:

  • € 430,00 per le coperture del primo semestre dell’anno;
  • € 258,00 per le coperture del secondo semestre.

L’assicurazione integrativa prevede il rimborso di una quota percentuale fino all’importo massimo della spesa sostenuta, per una serie di prestazioni predefinite e differenti in base alla scelta del piano acquistato:

  • visite mediche: 80% per il dirigente;
  • accertamenti diagnostici e prestazioni medico specialistiche ambulatoriali: 50% per il dirigente e 50% per il nucleo familiare;
  • terapie fisiche e riabilitative: 50% per il dirigente e 50% per il nucleo familiare:
  • lenti correttive della vista: 50% per il dirigente;
  • apparecchi acustici: 50% per il dirigente e 50% per il nucleo familiare;
  • altri dispositivi medici: 50% per il dirigente e 50% per il nucleo familiare.

CCNL Alimentari (Cooperative): siglato l’accordo di rinnovo

In data 14 maggio 2024 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo di rinnovo per i dipendenti di aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari.

Per quanto riguarda la parte normativa, si segnala un incremento pari ad € 280,00 al parametro 137, suddiviso tra:

  • trattamento economico minimo, € 214,00
  • incremento aggiuntivo della retribuzione, € 66,00.

Per quanto riguarda il welfare contrattuale vi è un incremento di € 5,50 mensili per ogni lavoratore, miglioramenti delle prestazioni sanitarie e la previsione di una copertura assicurativa per il rischio morte. L’accordo definisce anche misure di sostegno per le vittime di violenza di genere e risorse per promuovere la formazione aziendale, la salute e sicurezza.

Relativamente alla previdenza complementare, il contributo a carico delle aziende è stato innalzato all’1,5%.

In merito alla parte normativa, viene definita la riduzione dell’orario di lavoro.

Pertanto:

  • dal 1° gennaio 2026 per i lavoratori su 18 e 21 turni viene stabilita una riduzione di 4 ore (dal 1°gennaio 2027 è prevista un’ulteriore riduzione di 4 ore);
  • dal 1° gennaio 2027 la riduzione di 4 ore è prevista per tutti i lavoratori e le lavoratrici.

 Infine, viene ridotta la percentuale complessiva di assunzioni a tempo determinato (dal 50% al 25%).

Recupero della NASpI anticipata per attività imprenditoriale avviata

La Corte Costituzionale – con sentenza del 20 maggio 2024, n. 90 – ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 4, D.Lgs. n. 22/2015, nella parte in cui non limita l’obbligo restitutorio dell’anticipazione della NASpI nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l’attività di impresa per la quale l’anticipazione gli è stata erogata.

Nel caso di specie l’INPS aveva erogato la NASpI in via anticipata, quale incentivo all’autoimprenditorialità, a un lavoratore, che aveva perso il posto di lavoro, per intraprendere un’attività di esercizio di ristoro. Il lavoratore, tuttavia, aveva cessato di esercitare la suddetta attività a causa delle restrizioni per il Covid-19 e aveva trovato un’occupazione come dipendente: l’INPS, pertanto, gli aveva richiesto l’integrale restituzione della NASpI.

Ora la Corte Costituzionale ha affermato che, quando l’attività imprenditoriale non è proseguita per impossibilità sopravvenuta o insuperabile oggettiva difficoltà (come nel caso delle restrizioni dovute dall’emergenza epidemiologica da COVID-19), la previsione dell’integrale restituzione viola il principio di proporzionalità e il diritto al lavoro.

In tal senso, l’obbligo restitutorio va riproporzionato in misura corrispondente alla durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato nel periodo coperto dall’indennità NASpI.

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