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Autore: mondolavoro

Al via la possibilità di modifica ed inoltro del mod. 730/2024 precompilato

A decorrere dal 20 maggio 2024 è possibile inviare – con o senza modifiche – la dichiarazione precompilata modello 730/2024, che l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile (in una sezione riservata del sito) già dal 30 aprile u.s.

L’accesso alla dichiarazione precompilata può avvenire sia direttamente a cura dello stesso contribuente che delegando un altro soggetto.

Nel primo caso, per accedere alla dichiarazione precompilata il contribuente può farlo utilizzando uno dei seguenti strumenti:

  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o identità SPID;
  • Carta d’identità elettronica (CIE);
  • credenziali rilasciate dall’Agenzia (Entratel/Fisconline), per i soggetti titolati ad utilizzarle.

Il contribuente può richiedere di abilitare una persona fisica di sua fiducia, per l’accesso ai servizi online dell’Agenzia, nel proprio conto interesse.

A tal fine la persona di fiducia accede all’area riservata con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS e successivamente sceglie se operare per proprio conto oppure nell’interesse di un’altra persona fisica.

I documenti che sono disponibili nell’area riservata sono:

  1. la dichiarazione dei redditi precompilata riferita all’anno d’imposta precedente;
  2. l’elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione precompilata disponibili presso l’Agenzia delle Entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti nella dichiarazione precompilata stessa e relative fonti informative.

Una volta entrato nell’area riservata, il contribuente può effettuare alcune operazioni tra cui:

  • visualizzare i dati precaricati;
  • scegliere il modello di dichiarazione più adatto al suo status fiscale;
  • compilare e inviare la dichiarazione

Nullo l’accordo conciliativo firmato in sede aziendale

La Cassazione – con ordinanza del 15 aprile 2024, n. 10065 – ha ribadito la nullità dell’accordo conciliativo stipulato con l’assistenza del rappresentante sindacale ma in sede aziendale, a causa della mancanza di neutralità propria della sede di conciliazione e del ruolo essenziale dell’assistenza sindacale effettiva nel “proteggere” i diritti dei lavoratori.

Nello specifico, la Suprema Corte ha affermato che tale contesto non assicura che il lavoratore sia immune da qualsiasi condizionamento datoriale, con la conseguenza che le rinunce e le transazioni avvenute non presentano i crismi della inoppugnabilità (potendo, quindi, essere impugnate entro il termine decadenziale di sei mesi)

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