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Autore: mondolavoro

Rifiuto del corso di formazione nell’orario stabilito dal datore di lavoro

La Cassazione – con ordinanza del 10 maggio 2024, n. 12790 – ha ritenuto legittimo, quale misura di sicurezza, collocare in aspettativa non retribuita il lavoratore che si rifiuta di frequentare il corso in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nell’orario stabilito dal datore di lavoro.

Al riguardo, la Suprema Corte – nel ricordare che l’art. 37, D.Lgs. n. 81/2008 non impone l’obbligo per il datore di lavoro di organizzare i corsi di formazione in tema di sicurezza durante il turno di lavoro di ogni dipendente, né di adattare il predetto turno per consentire a ciascun lavoratore di seguire il corso durante il proprio orario di lavoro – ha chiarito che il datore di lavoro è invitato ad organizzare i corsi prioritariamente durante i turni di lavoro dei suoi dipendenti, compatibilmente con le esigenze aziendali, e di considerare la frequenza come orario di lavoro (eventualmente straordinario).

I nuovi importi mensili degli Assegni per il nucleo familiare

L’INPS – con Circolare del 15 maggio 2024, n. 65 – ha comunicato che sono stati rivalutati del 5,4% i livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi mensili degli Assegni per il nucleo familiare, in vigore per il periodo dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025.

Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

Pubblicato il documento di programmazione dell’attività ispettiva 2024

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato il documento di programmazione dell’attività ispettiva 2024 ed ha individuato gli ambiti di controllo privilegiati per quest’anno e gli obiettivi da perseguire attraverso l’impiego del personale aggiuntivo a disposizione.

L’impiego di personale dipendente in mancanza delle necessarie comunicazioni agli enti preposti, con conseguente mancato versamento della contribuzione previdenziale, assicurativa e fiscale, è diffuso in tutto il territorio nazionale ma con un tasso di irregolarità che varia da regione a regione e anche per tipologia di lavoratori.

Il “lavoro nero” è più diffuso tra lavoratori con bassa scolarizzazione, giovani, donne e immigrati, perlopiù extra-UE nonché sprovvisti di permesso di soggiorno.

L’attività di vigilanza per l’anno 2024 viene rivolta in particolare ai seguenti settori:

  • agricoltura e industria agroalimentare;
  • manifatturiero, con particolare attenzione alle realtà che producono prodotti industriali e artigianali, quali ad esempio pelletteria, abbigliamento;
  • logistica;
  • aeroportuale;
  • commercio e pubblici esercizi;
  • edilizia.

Nel mirino anche i fenomeni dell’appalto e del distacco, anche transnazionale, non genuini e della somministrazione abusiva, al fine di contrastare il possibile deterioramento delle condizioni occupazionali e lo sviluppo di forme di concorrenza sleale tra le imprese.

In questo caso l’attività di controllo riguarda tutti i settori produttivi e si concentra, in particolare, sui settori della logistica, dell’industria manufatturiera e agroalimentare.

Infine, prosegue l’attività di vigilanza rivolta ai percorsi di alternanza scuola-lavoro comunque denominati, con particolare riferimento ai profili riguardanti la salute e la sicurezza del lavoro secondo quanto previsto dal Protocollo d’intesa siglato il 26 maggio 2022 tra l’INL, il Ministero dell’istruzione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’INAIL.

Particolare attenzione è dedicata ai tirocini extracurricolari con riferimento alla concreta modalità di realizzazione delle attività formative e all’analisi dei soggetti promotori, sia per i rapporti già avviati che per quelli di prossima attivazione. In proposito, specifici controlli vengono svolti anche sull’accreditamento degli enti promotori, sulla sussistenza dei presupposti per l’attivazione del tirocinio e sulla sicurezza dei tirocinanti.

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