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Autore: mondolavoro

Assegno unico e universale: pubblicati i dati dell’Osservatorio statistico

In data 14 maggio 2024, l’INPS ha pubblicato i dati dell’Osservatorio statistico sull’Assegno unico e universale, relativi all’AUU destinato ai nuclei percettori di Reddito di Cittadinanza.

Nel dettaglio, vengono fornite le informazioni statistiche sui beneficiari della misura e sui relativi valori economici con riferimento al periodo gennaio 2023 – marzo 2024.

Nei primi tre mesi del 2024 sono stati erogati alle famiglie assegni per complessivi 4.798,6 milioni di euro, che si aggiungono ai 17.382,5 milioni del 2023.

A marzo 2024 hanno ricevuto l’Assegno unico e universale 5.957.581 nuclei familiari, per un totale di 9.455.717 figli.

Recupero prestazioni erogate indebitamente

L’INPS – con Messaggio del 10 maggio 2024, n. 1794 (non pubblicato nel sito dell’Istituto) – ha comunicato che, in caso di pagamento di prestazioni indebite effettuato nel 2023 con rimessa in denaro, la procedura di recupero indebiti “RI” ha trasmesso alla piattaforma fiscale tutte le informazioni necessarie per la predisposizione della CUS 2024.

Nel dettaglio, per i soggetti che nel 2023 hanno percepito un reddito imponibile dall’INPS:

  • in caso di capienza del reddito, la piattaforma fiscale porta in deduzione dall’imponibile complessivo gli importi restituiti e certificati dalla procedura “RI” come oneri deducibili;
  • in caso di incapienza del reddito invece, ai fini del recupero dell’onere, l’Istituto certifica l’eventuale residuo che potrà essere vantato dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

Per i soggetti non sostituiti, sprovvisti di CUS, che nel corso del 2023 abbiano effettuato pagamento in favore dell’INPS, è stato predisposto un flusso ad hoc di comunicazione con l’Agenzia delle Entrate in modo che l’informazione risulti direttamente attestata nel modello precompilato 730/2024.

Tassazione del reddito prodotto in Italia e domicilio fiscale del contribuente

La Cassazione – con sentenza del 2 maggio 2024, n. 11733 – ha affermato che ai fini del calcolo delle imposte sul reddito prodotto all’interno del territorio nazionale, non assume rilevanza il domicilio fiscale dichiarato dal contribuente qualora il fisco non contesti la residenza all’estero.

Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che si deve applicare il principio della tassazione del reddito prodotto in Italia ai contribuenti iscritti al registro AIRE.

Pertanto, con riguardo al contribuente residente in un Paese a regime fiscale privilegiato, qualora il fisco non contesti la residenza dello stesso, l’ufficio competente all’accertamento del reddito è individuato in base al Comune dove è prodotto il reddito o, nel caso in cui il reddito sia stato prodotto in una pluralità di Comuni, in quello in cui è stato prodotto il reddito più cospicuo.

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