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Autore: mondolavoro

Le istruzioni operative sulle novità in materia di pensione anticipata

L’INPS – con Circolare 3 maggio 2024, n. 59 – ha fornito le istruzioni operative in merito alle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 138 , Legge n. 213/2023, in materia di pensione anticipata c.d. Opzione donna.

Com’è noto, possono accedere alla pensione anticipata c.d. opzione donna le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2023, abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 61 anni e che, alla data della domanda, si trovino in una delle condizioni indicate dall’art. 16, comma 1-bis , D.L. n. 4/2019.

Le lavoratrici dipendenti e autonome, al perfezionamento dei requisiti anagrafico e contributivo richiesti dalla norma, conseguono la pensione decorsi:

  • 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
  • 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere, comunque, anteriore al 1° febbraio 2024, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, e al 2 gennaio 2024, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della medesima.

Le nuove linee guida per la definizione dei Patti per l’inclusione sociale nell’AdI

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con D.M. 2 maggio 2024, n. 72 – ha approvato le Linee Guida per la definizione dei Patti per l’inclusione sociale (PaIS).

In linea con le previsioni del decreto-legge n. 48/2023 , le linee guida forniscono agli operatori dei servizi sociali, dei centri per l’impiego e degli altri servizi territoriali che accompagnano i beneficiari dell’Assegno di inclusione, indicazioni e strumenti per la costruzione dei percorsi personalizzati di inclusione sociale e lavorativa, identificati attraverso l’analisi preliminare e la valutazione multidimensionale, sulla base dei bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti.

Nel dettaglio, la valutazione multidimensionale consente:

  • di acquisire gli elementi necessari per la definizione di Patti per l’inclusione sociale per tutti i nuclei beneficiari;
  • di acquisire la documentazione inerente eventuali cause di esclusione dagli obblighi di attivazione lavorativa non già identificate dai dati amministrativi;
  • di identificare nell’ambio dei componenti il nucleo tenuti agli obblighi di attivazione lavorativa coloro che sono immediatamente attivabili al lavoro, da indirizzare ai competenti Centri per l’impiego per la definizione anche dei Patti di servizio personalizzati.

Nullità del patto di non concorrenza

La Cassazione – con ordinanza del 19 aprile 2024, n. 10679 – ha precisato che deve considerarsi nullo il patto di non concorrenza qualora preveda che, in caso di mutamento della mansione assegnata in origine, venga meno l’onere del precedente datore di lavoro di erogare il corrispettivo ma permanga l’obbligo per l’ex dipendente di non svolgere attività concorrenziale per ulteriori dodici mesi dalla variazione. La nullità, per vizio di indeterminatezza del contenuto, è riconosciuta al patto che rimetta al datore di lavoro l’individuazione dell’area geografica in cui opererà l’obbligo di non facere all’atto della cessazione del rapporto di lavoro.

Com’è noto, l’art. 2125 cod. civ. recita “Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell’attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo”.

Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che il patto di non concorrenza deve ritenersi valido solo qualora le clausole contenute all’intero dello stesso dispongano ex ante, in maniera chiara, la determinazione del quantum da corrispondere al lavoratore e il perimetro territoriale in cui opera il vincolo. 

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