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Autore: mondolavoro

Mancata esibizione da parte dell’azienda della documentazione richiesta via PEC dall’INL

La Cassazione – con sentenza del 12 febbraio 2024, n. 5992 – è intervenuta in merito ad un caso di impedimento all’attività di vigilanza in azienda.

Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che il datore di lavoro che non esibisce la documentazione richiesta dall’Ispettorato del Lavoro – necessaria per la vigilanza sull’osservanza delle disposizioni in materia di lavoro, previdenza sociale e contratti collettivi di categoria – compie il reato, ex art. 4, legge n. 628/1961, punito con l’arresto fino a 2 mesi o l’ammenda fino ad € 516.

Tale reato si consuma alla scadenza del termine previsto per l’adempimento e si protrae per tutto il tempo in cui il destinatario omette volontariamente di adempiere.

In tal senso, la richiesta dell’INL di fornire le informazioni richieste si considera legalmente data quando è inviata all’indirizzo pec della società, indicato nel registro delle imprese: infatti, il suddetto indirizzo è un mezzo legale di comunicazione per le società, che offre garanzie di accertamento sulla data di spedizioni e di ricevimento da parte del legale rappresentante.

“Superbonus” assunzioni fino al 130% in arrivo

Nel Decreto interministeriale sulle politiche di coesione è prevista la super deduzione sulle assunzioni in accordo ai principi individuati nel primo modulo della riforma fiscale contenuta nel D.Lgs. n. 216/2023.

La misura prevede una maxi deduzione al 120% sugli oneri contributivi delle imprese, indipendentemente dalla forma societaria, e dai lavoratori autonomi che effettuano delle nuove assunzioni. La percentuale sale invece al 130% se l’assunzione interessa giovani, donne ed ex percettori del Reddito di cittadinanza.

La bozza di Decreto Economia e Lavoro prevede che potranno beneficiare della maggiorazione le seguenti categorie di contribuenti:

Beneficiari Superbonus assunzioni
Società di capitali (s.r.l., s.p.a., s.a.p.a.)
Enti non commerciali (limitatamente ai nuovi assunti utilizzati nell’esercizio dell’attività commerciale)
Società di persone e soggetti equiparati
Imprese individuali
Esercenti arti e professioni, anche in forma di associazione professionale o di società semplice

Restano fuori, invece, i soggetti non titolari di reddito d’impresa quali, ad esempio, gli imprenditori agricoli e coloro che svolgono attività commerciali in via occasionale.

Allo stesso modo non hanno la possibilità di accedere all’agevolazione le società e gli enti che siano:

  • in liquidazione ordinaria;
  • in liquidazione giudiziale;
  • in un qualsiasi istituto liquidatore previsto dalla crisi d’impresa.

La misura di favore scatta a condizione che i soggetti beneficiari:

  • abbiano esercitato effettivamente l’attività nei 365 giorni antecedenti il primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023;
  • si realizzi un incremento occupazionale (inteso come incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 rispetto al periodo d’imposta precedente).

Precompilata 2024 al via con il nuovo 730 semplificato

L’Agenzia delle Entrate – con Provvedimento del 29 aprile 2024, prot. n. 210954  – ha reso noto che dal 30 aprile 2024 sono online in modalità consultazione i modelli di dichiarazione precompilata già predisposti con i dati in possesso del Fisco oppure inviati dagli enti esterni, come datori di lavoro, farmacie e banche.

Al riguardo, è stato precisato che chi presenta il modello 730, prima di inviare la dichiarazione potrà selezionare la voce “nessun sostituto” per chiedere di ricevere direttamente dall’AE l’eventuale rimborso, anche in presenza di un datore di lavoro o ente pensionistico tenuto a effettuare i conguagli. L’opzione è valida anche se dalla dichiarazione emerge un debito: in questo caso il contribuente che invia direttamente il modello potrà effettuare il pagamento tramite la stessa applicazione online: la procedura consente infatti di addebitare l’F24 sullo stesso Iban indicato per il rimborso. In alternativa, è anche possibile stampare l’F24 precompilato e procedere al pagamento con le modalità ordinarie.

Per inviare la dichiarazione ci sarà tempo:

  • fino al 30 settembre 2024, per il 730;
  • fino al 15 ottobre, per il modello Redditi.

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