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Autore: mondolavoro

Cassa Integrazione Guadagni

In data 24 aprile 2024, l’INPS ha pubblicato i dati di marzo 2024 dell’Osservatorio sulle ore autorizzate di Cassa Integrazione Guadagni.

A marzo sono state autorizzate in totale 39.923.312 ore, il 14,1% in meno rispetto a febbraio 2024 (46.492.866) e l’8% in meno rispetto a marzo 2023, nel corso del quale erano state autorizzate 43.410.872 ore.

Nel dettaglio:

  • le ore autorizzate di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria sono state 24.679.419. A febbraio 2024 erano state autorizzate 28.298.156 ore: di conseguenza, la variazione congiunturale è del -12,8%. Rispetto a marzo 2023 (20.971.286 ore autorizzate) la variazione tendenziale è stata del +17,7%;
  • le ore di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria è stato pari a 13.643.573 (di cui 7,7% per solidarietà). La variazione congiunturale rispetto a febbraio 2024 è pari a -21,1% (17.284.008 ore), mentre rispetto a quanto autorizzato a febbraio 2023 (20.683.606 ore) la variazione tendenziale è pari al -34%;
  • gli interventi di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga registrano valori assoluti residuali: a marzo 2024 sono stati pari a 631.952 ore, mentre a febbraio 2024 erano pari a zero. Rispetto a marzo 2023 (382.834 ore), si registra una variazione tendenziale del +65,07%;
  • il numero di ore autorizzate nei fondi di solidarietà è pari a 968.368 e registra un incremento del 6,3% rispetto a febbraio 2024. A marzo 2023 le ore autorizzate erano state 1.373.146 con una variazione tendenziale del -29,5%.

Pubblicati i dati dell’Osservatorio con il monitoraggio dei flussi di pensionamento

In data 24 aprile 2024, l’INPS ha pubblicato i dati sui trattamenti pensionistici liquidati alla data del 2 aprile 2024 dell’Osservatorio con il monitoraggio dei flussi di pensionamento (con decorrenza nel 2023 e nei primi tre mesi del 2024) dalle seguenti gestioni:

  • Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
  • coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
  • artigiani;
  • commercianti;
  • Gestione Dipendenti Pubblici;
  • parasubordinati;
  • assegni sociali.

Per quanto riguarda i requisiti d’accesso alla pensione di vecchiaia, nel 2023 e nel 2024 l’età minima di accesso è di 67 anni, per entrambi i sessi e per i settori lavorativi dipendenti, privati e autonomi.

I requisiti della pensione anticipata sono 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per le donne, e 42 anni e 10 mesi per gli uomini, indipendentemente dall’età.

Ulteriori possibilità di uscita anticipata dal lavoro, sono:

  • Quota 102, che permette il pensionamento anticipato a coloro che compiano almeno 64 anni di età e maturino almeno 38 anni di anzianità contributiva nel 2022;
  • Quota 103, che anticipa il pensionamento per chi abbia compiuto 62 anni di età e maturato 41 di contributi entro il 31 dicembre 2023, e prorogata al 2024 con stessi requisiti ma calcolo della pensione interamente contributivo;
  • Opzione donna, prorogata con requisiti molto più stringenti per il 2023 e per il 2024.

In vigore le nuove disposizioni contenute nel decreto PNRR convertito in legge

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2024, è stata pubblicata la legge 29 aprile 2024, n. 56, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

Tra gli aspetti più rilevanti, si segnala la modifica dei requisiti che devono essere posseduti dai datori di lavoro per fruire dei benefìci normativi e contributivi previsti dalla disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale.

In tal senso, il novellato art. 1, comma 1175 , legge n. 296/2006, prevede ora che i suddetti benefici siano subordinati – oltre che al possesso del DURC – all’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del Lavoro, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali.

Resta fermo il diritto ai suddetti benefici normativi e contributivi in caso di successiva regolarizzazione entro i termini indicati dagli organi di vigilanza, sulla base di specifiche disposizioni di legge.

Infine, relativamente alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non potrà essere superiore al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.

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