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Autore: mondolavoro

In corso di pubblicazione il Modello OT23 per l’anno 2025

L’Inail ha pubblicato in data 18 aprile 2024 l’istruzione operativa che preannuncia la prossima pubblicazione nel portale istituzionale del Modello OT23 per l’anno 2025, che conterrà gli interventi in materia di salute e sicurezza effettuati dalle aziende nel corso del 2024.

Viene preannunciato il quasi totale mantenimento degli interventi già indicati nel modello dell’anno precedente.

In generale, sono presenti 72 interventi suddivisi nelle 6 sezioni già in precedenza previsti:

  1. Sezione A: prevenzione degli infortuni mortali (non stradali);
  2. Sezione B: prevenzioni del rischio stradale;
  3. Sezione C: prevenzione delle malattie professionali;
  4. Sezione D: formazione, addestramento, informazione;
  5. Sezione E: gestione della salute e sicurezza: misure organizzative;
  6. Sezione F: gestione delle emergenze e DPI.

Per quello che riguarda la classificazione degli interventi, viene introdotta una distinzione tra quelli di tipo A, e quelli di tipo B fondata sull’efficacia della prevenzione e sull’onerosità degli interventi.

Vengono poi passati in rassegna nuovi interventi previsti per l’OT23 anno 2025, e parallelamente sono indicati quelli previsti in precedenza come distinti e accorpati nel medesimo modello stante la loro analogia.

Approvato in CdM il ddl in materia di intelligenza artificiale

In data 23 aprile 2024, il Consiglio dei Ministri n. 78 è stato approvato lo schema di disegno di legge, recante “Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale”.

Tra le soluzioni previste, l’estensione del regime di agevolazioni fiscali per gli impatriati anche a chi ha svolto all’estero un’attività di ricerca nell’ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale.

Inoltre, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali costituirà un Osservatorio con il compito di definire una strategia sull’utilizzo dell’IA in ambito lavorativo e promuovendo la formazione di lavoratori e datori di lavoro.

Erogazioni prestazioni di sostegno al reddito e rinnovo del permesso di soggiorno

L’INPS – con Messaggio del 22 aprile 2024, n. 1589 (non ancora pubblicato sul sito dell’Istituto) – ha precisato che il cittadino extracomunitario ha diritto di percepire le prestazioni economiche a sostegno del reddito di varia natura, anche nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, purché sia in possesso della ricevuta rilasciata dall’ufficio postale attestante la presentazione della richiesta alla Questura.

Com’è noto, l’art. 5, comma 9-bis, D.Lgs. n. 286/1998 prevede che, in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l’indicazione dell’esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.

Pertanto, allo straniero al quale non è stato ancora rinnovato il permesso di soggiorno, dovranno essere erogate le prestazioni economiche a sostegno del reddito a carico INPS quali, NASPI, DIS-COLL, indennità di malattia, maternità, CIG, ecc.

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