La Cassazione – con sentenza n. 7801/2024 – ha affermato che i verbali ispettivi contenenti le dichiarazioni del lavoratore sono rilevanti per provare la commissione di un illecito a carico dello stesso (anche se tali verbali sono prodotti in giudizio tardivamente).
Nel dettaglio, la Suprema Corte ha precisato che il giudice deve valutare la presenza di altri elementi, ma se è confermato il contenuto delle dichiarazioni contenute nei verbali e, al contempo, non risultano attendibili le allegazioni contrarie, tali dichiarazioni possono essere poste alla base della decisione.
L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 89/2024, fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale di beni che vengono concessi ai lavoratori, anche in risposta ad un interesse strategico e commerciale aziendale.
La fattispecie presa in esame riguarda un’azienda multinazionale operante nel settore alimentare, ed in particolare della produzione di caffè, la quale a fini prioritariamente proporzionali riconosce due tipologie di erogazioni:
la prima con cadenza giornaliera (consumazione di una bevanda non alcolica durante la pausa),
e la seconda con frequenza mensile (confezione contenente alcune selezioni di torrefazione realizzate dall’azienda stessa e selezionate in relazione a determinate politiche strategiche e commerciali).
Rispetto in particolare alla seconda, posto che prudenzialmente l’azienda ha applicato il regime previsto dall’articolo 51, comma 3, oltreché dall’articolo 9 del Tuir (in ordine ai criteri di determinazione del valore dei beni ceduti), il quesito verte sulla natura retributiva di tali riconoscimenti, attesa la finalità commerciale.
In tal senso, l’Agenzia ha comunque precisato che la scelta unilaterale dell’azienda, espressione della preordinata strategia commerciale, non fa venir meno la natura retributiva dal momento che in ogni caso tali riconoscimenti entrano in ogni caso nel patrimonio privato del lavoratore.
La Banca Centrale Europea – con comunicato dell’11 aprile 2024 – ha informato che restano invariati i tassi di interesse di riferimento della BCE.
In tal senso, i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale rimarranno invariati rispettivamente al 4,50%, al 4,75% e al 4,00%.
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