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Autore: mondolavoro

CCNL Enel: i nuovi importi per gli anni 2023 e 2024

In data 28 marzo 2024 è stato siglato – tra Enel Italia Spa e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali Filctem Cgil, Flaei Cisl, Uiltec Uil – il verbale di intesa per definire l’aggiornamento degli importi del premio di risultato relativo agli anni 2023 e 2024.

Nello specifico, l’incremento retributivo complessivo per il triennio 2022-2024 è costituito da tre componenti (incremento dei minimi, welfare e produttività). In relazione alla produttività, le Parti hanno concordato che tale quota costituisce la componente destinata a definire/incrementare i premi di risultato a livello aziendale, sulla base di criteri e modalità da definire con la contrattazione aziendale.

Pertanto, gli importi base del premio complessivo di risultato per gli anni 2023 e 2024 sono aggiornati come segue:

  • Importi lordi pro-capite per la cat. BSS valevoli per il personale cui trova applicazione CCNL elettrico:

a) anno 2023: 2.630,00+195 = € 2.825,00

b) anno 2024: 2.735,00+195 = € 2.930,00.

  • Importi lordi pro-capite per il terzo livello valevoli per il personale cui trova applicazione l’appendice al contratto Collettivo Nazionale dei lavoratori elettrici – disciplina speciale attività di cui all’ art. 1 lett. e) ed f) e Dav elettrico:

a) anno 2023: 2.329,23+140 = € 2.469,23

b) anno 2024: 2.423,59+140 = € 2.563,59.

Contratto a termine e diritto di precedenza

La Cassazione – con ordinanza 9 aprile 2024, n. 9444 – ha affermato che l’omissione nell’atto scritto del diritto di precedenza in caso di assunzione con contrato a termine comporta il risarcimento del danno al lavoratore.

Com’è noto, i lavoratori a termine (sia quelli ordinari che quelli stagionali) hanno diritto di precedenza rispetto a mansioni analoghe e devono essere informati con atto scritto, ex art. 24, D.Lgs. n. 81/2015, circa la possibilità di esercitare tale diritto.

Nel dettaglio, la Suprema Corte è intervenuta in una controversia riguardante un dipendente assunto con un contratto a termine stagionale da un’azienda che non lo aveva informato, nel contratto stesso, circa la sussistenza del diritto di precedenza in caso di assunzione per mansioni analoghe.  

Versamento contributi primo trimestre 2024

Il Fondo Arco (il Fondo Nazionale di previdenza complementare per i lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato di durata non inferiore a 3 mesi, dei settori legno, sughero, mobile, arredamento e boschivi/forestali, laterizi e manufatti in cemento, lapidei, maniglie) – con Circolare del 3 aprile 2024, n. 2 – ha illustrato tempistiche e modalità di versamento della contribuzione inerente al primo trimestre 2024 (da effettuarsi entro il 22 aprile p.v.).

Al riguardo, la distinta di contribuzione deve riportare:

  • le contribuzioni relative al trimestre di tutti i dipendenti già iscritti al 31 dicembre 2023;
  • le contribuzioni dovute per i nuovi iscritti in modo esplicito, dal 1° gennaio al 31 marzo 2024, nei mesi compresi tra la data di adesione e il 31 marzo 2024 (il solo TFR per i nuovi iscritti del mese di marzo 2024) e le quote di iscrizione a carico dei lavoratori.

Sono state, inoltre, previste anche nuove aliquote per il CCNL dei lavoratori dei settori maniglie e accessori per mobili.

Il rinnovo del settore ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2024, a partire dalla contribuzione del primo trimestre 2024, l’aliquota a carico dell’azienda è pari al 2,30%, ferma restando l’aliquota a carico del lavoratore pari ad 1,30%.

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