Skip to main content

Autore: mondolavoro

Trasferimento di azienda in ambito familiare

L’art. 1 del decreto delegato approvato dal Governo il 9 aprile 2024 interviene in materia di trasferimenti agevolati di azienda e di partecipazioni societarie a favore dei discendenti e del coniuge, esclusi da tassazione ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter , del TUS per favorire il mantenimento dell’integrità dell’impresa familiare.

In particolare, attraverso la modifica del comma 4-ter dell’articolo 3, sono definiti in modo più puntuale il perimetro e le condizioni dell’agevolazione in relazione alle diverse tipologie di trasferimenti agevolati.

In relazione al trasferimento di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’art. 73, comma 1 , lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, la norma novellata precisa che il beneficio spetta sia nel caso in cui per effetto del trasferimento è acquisito il controllo ai sensi dell’art. 2359 , primo comma, numero 1), del Codice civile, sia nel caso in cui per effetto del trasferimento è integrato un controllo già esistente.

La nuova formulazione, inoltre, indica in modo puntuale le ipotesi in cui l’agevolazione è subordinata alla prosecuzione dell’attività e quelle in cui è subordinata al mantenimento della posizione di controllo o della titolarità della quota.

A tal fine è stabilito che:

  • nel caso di trasferimento di azienda o di ramo di essa, il beneficio spetta a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento;
  • in caso di trasferimento di quote sociali e azioni di società di capitali, di cui all’art. 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, il beneficio spetta a condizione che gli aventi causa mantengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento;
  • in caso di trasferimento di quote di società di persone, il beneficio spetta a condizione che gli aventi causa detengano la titolarità delle quote per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.

Il comma 4-ter  dell’art. 3, infine, è integrato per stabilire che per i trasferimenti di azioni e quote sociali di società non residenti l’agevolazione spetta solo se si tratta di società residenti in Paesi appartenenti all’Unione europea o nello Spazio economico europeo o in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni e alle medesime condizioni previste per i trasferimenti di quote sociali e azioni di soggetti residenti.

AdE: trattamento fiscale delle somme derivanti da restituzione di contributi

L’Agenzia delle Entrate, con interpello n. 86/2024, ha fornito chiarimenti in ordine al trattamento fiscale relativo alla restituzione di somme connesse a contributi versati in periodi con doppia contribuzione.

La fattispecie presa in esame è caratterizzata da una continua modificazione dell’ente previdenziale di iscrizione, per via di un’alternanza di fondo tra svolgimento di lavoro subordinato ed autonomo (in qualità di dottore commercialista, con iscrizione alla relativa cassa).

In tale contesto si inserisce la restituzione nel corso dell’anno 2023 di una somma, da parte della Cassa Nazionale di Previdenza dei Dottori Commercialisti relativamente a somme versate in periodi connotati da doppia contribuzione, le quali non potranno essere utili ai fini del ricongiungimento.

I quesiti posti dall’istante sono di due ordini.

In primo luogo viene richiesto quale debba essere il regime di tassazione delle somme così restituite, ed in seconda battuta, vengono chiesti chiarimenti in merito al regime impositivo delle somme erogate a titolo di interessi, atteso che il ristoro effettuato dalla cassa previdenziale è stato effettuato al lordo di tali somme.

Rispetto al primo quesito, posto che il regime impositivo naturale da applicare sarebbe quello della tassazione separata, viene chiarito dall’Agenzia che in alternativa è possibile ricorrere anche alla tassazione ordinaria, previa indicazione dell’importo rimborsato a titolo di contribuzione nella dichiarazione (da ascrivere a reddito complessivo e non soltanto a quello professionale).

In ordine al secondo quesito, inerente al regime impositivo da applicare alla maggior somma differenziale restituita a titolo di interessi, l’Agenzia precisa che, non rientrando tale riconoscimento in nessuna delle tipizzazioni reddituali previste dal TUIR, la stessa non debba essere assoggettata a prelievo fiscale.

Infortunio sul lavoro e onere della prova in capo al datore di lavoro

La Cassazione – con sentenza del 5 aprile 2024, n. 9120 – ha affrontato nuovamente la tematica afferente l’infortunio sul lavoro, precisando che il lavoratore che vuole ottenere il risarcimento del danno conseguente all’infortunio subito non è tenuto ad allegare l’individuazione delle specifiche norme di cautela violate, in particolar modo se non si tratta di misure tipiche o nominate ma di casi in cui le modalità di conformazione del luogo di lavoro ai requisiti di sicurezza possono essere molteplici.

In tal senso, la Suprema Corte ha chiarito che il lavoratore in questione deve allegare:

  • la condizione di pericolo insita nella conformazione del luogo di lavoro, nella organizzazione o nelle specifiche modalità di esecuzione della prestazione, e
  • il nesso causale tra la concretizzazione di quel pericolo e il danno psicofisico sofferto.

Al contempo, sul datore di lavoro incombe l’onere di provare l’inesistenza della condizione di pericolo oppure di aver predisposto tutte le misure atte a neutralizzare o ridurre, al minimo tecnicamente possibile, i rischi esistenti.

Lavora con noi

Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.






    ALLEGA CURRICULUM VITAE

    Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali al fine che venga fornito il servizio o eseguita la prestazione richiesta