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Autore: mondolavoro

Nuove soglie di compatibilità tra reddito e fruizione di NASpI e DIS – COLL

L’Inps, con messaggio 9 aprile 2024, n. 1414, fornisce le nuove soglie reddituali ai fini della compatibilità tra prestazione (subordinata, parasubordinata, autonoma), NASpI e DIS – COLL.

L’aggiornamento dei valori forniti dal messaggio n. 1414/2024, coerentemente con quanto previsto dagli artt. 9, 10 e 15 del D.Lgs. 22/2015, è reso necessario dalla revisione della c.d. no tax area operata dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 2023.

Per effetto di tale previsione normativa sono così rideterminate le soglie reddituali entro le quali la prestazione lavorativa può essere compatibile con la permanenza del diritto a fruire del trattamento di NASpI e DIS – COLL:

  • il limite di reddito annuo da lavoro dipendente/parasubordinato è pari a 8.173,91 € per l’anno 2023;
  • il limite di reddito annuo da lavoro autonomo è pari a 5.500,00 € per gli anni 2023 e 2024;
  • il limite di reddito annuo da lavoro dipendente/parasubordinato è pari a 8.500,00 € per l’anno 2024.

Viene, poi, ricordato il limite di compatibilità fino a 5.000,00 € per le prestazioni occasionali di cui all’articolo 54–bis, D.L. 50/2017.

Pubblicata la direttiva per l’implementazione delle linee guida in tema di IA

L’Inps, con messaggio 8 aprile 2024, n. 1384, fornisce, attraverso la direttiva allegata, le linee guida per l’implementazione dell’Intelligenza Artificiale all’interno dell’Istituto.

Secondo quanto contenuto nella direttiva, l’Istituto ritiene l’uso dell’IA una rilevante opportunità di incremento dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi erogati, grazie alla sua intrinseca caratteristica di apprendimento automatico e conseguente rielaborazione del linguaggio naturale.

Non meno rilevante l’impatto dell’IA in termini di velocizzazione dei processi di analisi di una quantità consistente di dati quali quelli con i quali entra in contatto l’Istituto.

Tra i servizi e le aree di potenziale utilizzo dell’IA si collocano tra gli altri la personalizzazione dei servizi riservati all’utenza, l’analisi delle prestazioni erogate e l’annesso feedback orientato ad un costante miglioramento dell’offerta, il supporto agli utenti (anche in merito alla comprensione degli strumenti a disposizione), fino ad arrivare ad una migliore organizzazione interna.

La direttiva in questione di preoccupa poi di andare a definire anche mission e valori ispiratori che debbono essere rispettati nell’adozione di sistemi di IA, anche coerentemente con il quadro normativo recentemente delineato dall’Unione Europea (avente la finalità di garantire che il ricorso all’IA preservi in ogni caso il rispetto dei diritti fondamentali della persona, della salute, della sicurezza).

Lo schema di Convenzione per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento degli Enti Bilaterali/Fondi/Casse

L’INPS – con Messaggio dell’8 aprile 2024, n. 1399 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito al nuovo schema di Convenzione con gli Enti Bilaterali/Fondi/Casse per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento di tali organismi.

Relativamente alla trattenuta del 2% sul riversamento mensile dei contributi a garanzia del pagamento delle voci di costo, la misura sarà concretamente applicata con le seguenti modalità:

  • per ciascun Ente Bilaterale, Fondo o Cassa per cui l’Istituto è in possesso di dati storici afferenti almeno all’anno civile precedente, la trattenuta del 2% sarà applicata sulle somme mensilmente riscosse sino a concorrenza di un importo pari al costo annuo di gestione (€ 1.902,00) sommato all’importo del costo rimborsato dall’INPS all’Agenzia delle Entrate, come risultante dalla fattura dalla stessa emessa con riferimento all’anno precedente alla data di sottoscrizione del testo convenzionale da parte dell’Ente Bilaterale, Fondo o Cassa stesso. Successivamente al raggiungimento di tale importo l’Istituto non procederà, in relazione al disposto di cui all’articolo 5, comma 3, a ulteriori accantonamenti. Tale importo “limite” sarà comunicato a ogni Ente Bilaterale, Fondo o Cassa all’atto della pubblicazione della circolare relativa alle istruzioni per l’operatività della singola Convenzione sottoscritta tra l’INPS e l’Ente Bilaterale, Fondo o Cassa;
  • per ciascun Ente Bilaterale, Fondo o Cassa per cui l’Istituto non è in possesso di dati storici afferenti almeno all’anno civile precedente, l’accantonamento del 2% verrà effettuato su tutti i versamenti mensili. Non appena disponibili i dati storici, l’Istituto provvederà a comunicare l’importo della soglia annua dell’accantonamento per l’anno successivo.

La Convenzione siglata dall’INPS con l’Ente Bilaterale, il Fondo o la Cassa avrà efficacia dal 90° giorno successivo al perfezionamento della sua sottoscrizione. L’avvenuta effettuazione degli adempimenti amministrativi necessari per l’adeguamento delle procedure, nonché l’adozione delle relative istruzioni amministrative, saranno comunicate attraverso la pubblicazione di specifica Circolare attuativa.

La Convenzione sottoscritta avrà validità fino al 31 dicembre 2026 e potrà essere rinnovata per una sola volta per un ulteriore triennio.

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