Reato compiuto in epoca anteriore all’instaurazione del rapporto
La Cassazione – con ordinanza del 4 aprile 2024, n. 8899 – ha ribadito che condotte costituenti reato possono, anche a prescindere da apposita previsione contrattuale, integrare giusta causa di licenziamento sebbene realizzate prima dell’instaurarsi del rapporto di lavoro, purché siano state giudicate con sentenza di condanna passata in giudicato, intervenuta a rapporto ormai in atto e si rivelino incompatibili con il permanere di quel vincolo fiduciario che lo caratterizza.
Nel caso in specie, la Suprema Corte ha ritenuto illegittimo il licenziamento intimato al lavoratore, in quanto:
- i fatti addebitati sono risalenti nel tempo e la stessa irrevocabilità della sentenza di condanna è precedente alla instaurazione del rapporto di lavoro;
- il datore di lavoro non ha specificamente indicato “l’incidenza negativa” di fatti così risalenti “sulla funzionalità del rapporto” (quindi, il riflesso attuale sulla concretezza del rapporto).