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Autore: mondolavoro

Reato compiuto in epoca anteriore all’instaurazione del rapporto

La Cassazione – con ordinanza del 4 aprile 2024, n. 8899 – ha ribadito che condotte costituenti reato possono, anche a prescindere da apposita previsione contrattuale, integrare giusta causa di licenziamento sebbene realizzate prima dell’instaurarsi del rapporto di lavoro, purché siano state giudicate con sentenza di condanna passata in giudicato, intervenuta a rapporto ormai in atto e si rivelino incompatibili con il permanere di quel vincolo fiduciario che lo caratterizza.

Nel caso in specie, la Suprema Corte ha ritenuto illegittimo il licenziamento intimato al lavoratore, in quanto:

  • i fatti addebitati sono risalenti nel tempo e la stessa irrevocabilità della sentenza di condanna è precedente alla instaurazione del rapporto di lavoro;
  • il datore di lavoro non ha specificamente indicato “l’incidenza negativa” di fatti così risalenti “sulla funzionalità del rapporto” (quindi, il riflesso attuale sulla concretezza del rapporto).

CCNL Commercio (Confesercenti): siglato l’accordo integrativo

In data 28 marzo 2024 è stato siglato – tra Confesercenti, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs – l’accordo integrativo dell’Accordo di rinnovo 22 marzo 2024, improntando alcune specifiche e perfezionando le tabelle retributive.

Nel dettaglio, in tema di classificazione del personale, al fine di individuare e condividere profili professionali relativi alle nuove figure professionali inserite negli artt. 113 e 115 del CCNL, ai soli fini delle assunzioni in apprendistato professionalizzante, è stata concordata l’entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione dal 4 giugno 2024.

Da un punto di vista economico, sono state leggermente modificate le tabelle retributive nel modo seguente:

Livello01/04/202301/04/202401/03/202501/11/202501/11/202601/02/2027Totale
Quadro52,08121,5352,0860,7660,7669,44416,65
I46,92109,4746,9254,7454,7462,56375,35
II40,5894,6940,5847,3547,3554,11324,66
III34,6980,9434,6940,4740,4746,25277,51
IV30,0070,0030,0035,0035,0040,00240,00
V27,1063,2427,1031,6231,6236,14216,82
VI24,3356,7824,3328,3928,3932,44194,66
VII20,8348,6120,8324,3124,3127,78166,67

Operatori di vendita

Livello01/04/202301/04/202401/03/202501/11/202501/11/202601/02/2027Totale
I categoria28,3266,0828,3233,0433,0437,76226,56
II categoria23,7855,4823,7827,7427,7431,70190,22

Rinnovo del CCNL Terziario: la nota di chiarimento di Confcommercio

Confcommercio ha pubblicato, in data 29 marzo, una nota a margine di commento del rinnovo del contratto collettivo siglato in data 22 marzo 2024, nonché dell’integrazione del 28 marzo 2024.

Anzitutto, la nota fornisce la specificazione relativa all’estensione della platea delle aziende datrici di lavoro (ed, in particolare, dalle attività dalle stesse svolte) che possono rientrare nell’ambito di applicazione del CCNL Terziario Confcommercio.

La nota fornisce, poi, chiarimenti in merito alle procedure di rinnovo del CCNL e all’annessa indennità di vacanza contrattuale erogata in ipotesi di carenza contrattuale.

Vengono, poi, forniti chiarimenti circa le novità introdotte rispetto ai congedi a favore di donne vittime di violenza, e ancora in merito alle causali che possono trovare applicazione nei contratti a tempo determinato, calibrati rispetto al settore particolare del terziario.

Ancora, vengono passate in rassegna le implicazioni circa le ipotesi di stagionalità nelle località turistiche e le novità in tema di clausole elastiche nei rapporti a tempo parziale.

Sono, infine, evidenziati gli aumenti retributivi previsti e l’erogazione dell’Una Tantum relativa (e commisurata) al periodo 1° gennaio 2022 – 31 marzo 2023 (riconosciuta ai lavoratori in forza alla data del 22 marzo 2024).

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