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Autore: mondolavoro

Determinazione del plafond di deducibilità per la previdenza complementare

L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 76/2024, fornisce chiarimenti in merito alla costituzione del plafond per l’ulteriore deducibilità dei contributi versati a previdenza complementare.

Si tratta, in particolare, di quanto previsto dall’articolo 8, D.Lgs. 252/2005, che nello stabilire la soglia di non concorrenza alla formazione del reddito per i contributi versati a forme di previdenza complementare, stabilisce anche la facoltà di costituzione di un plafond da parte di coloro che rientrano tra i soggetti di prima occupazione successiva all’entrata in vigore del citato decreto determinato sulla differenza (su base annua) tra 5.164,57 € e il valore di quanto concretamente destinato.

Il plafond così determinato può essere costituito nei primi cinque anni di adesione a forme di previdenza complementare, e non può in ogni caso eccedere la soglia di 2.582,29 € su base annua, e può essere utilizzato nei venti anni successivi.

L’Istanza di interpello mira a far luce sul ruolo dei contributi versati nell’interesse dei familiari a carico di cui all’articolo 12, Tuir (secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 5, D.Lgs. 252/2005).

In questo senso l’Agenzia Entrate precisa che anche i contributi versati in favore di familiari a carico, concorre a determinare la somma residua (data dalla differenza con la soglia annua di esenzione) che può costituire plafond da utilizzare in termini di deducibilità per i venti anni successivi.

Provvedimenti di disposizione e garanzia del diritto di difesa

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2778 pubblicata il 21 marzo 2024, interviene in merito ad alcuni aspetti inerenti ad accessi ispettivi, alla natura delle sanzioni e al necessario diritto di difesa, nel più ampio contesto del procedimento dell’accesso e dell’accertamento effettuato dal personale ispettivo del lavoro.

Con la sentenza in argomento, in Consiglio di Stato precisa anzitutto che il provvedimento di disposizione previsto dall’articolo 14, D.Lgs. n. 124/2004 deve intendersi riferibile anche a violazioni di norme derivanti dalla contrattazione collettiva, sebbene non sia fatto esplicito rinvio (che deve intendersi invece tacito e implicito) come avviene per l’esercizio dei poteri di disposizione di cui al precedente articolo 13 del medesimo D.Lgs. 124/2004.

Viene, poi, derubricato a ordinatorio il termine di trenta giorni entro il quale debbono concludersi i procedimenti amministrativi; viene, in particolare, confermata la volontà acceleratoria sottesa a tale previsione, che in ogni caso non può condurre ad una perdita di potere da parte dell’Amministrazione.

Da ultimo, il Consiglio di Stato stabilisce che è dirimente la presenza, o comunque la possibilità di individuare le motivazioni sottese al provvedimento adottato, anche attraverso il rinvio a fonti diverse e distinte, purché le stesse siano in qualche modo accessibili e consultabili.

In assenza di tale accessibilità, il mero rinvio non consente l’effettiva conoscenza delle fonti e, quindi, comprime il diritto di difesa.

CCNL Commercio: siglata l’ipotesi di accordo

In data 29 marzo 2024 è stata siglata – tra le associazioni cooperative Ancc Coop, Confcooperative consumo e utenza, Agci Agrital Settore Consumo e le oo.ss. dei lavoratori Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil – l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto della Distribuzione Cooperativa.

Per quanto attiene alla parte economica, l’Accordo di rinnovo prevede:

  • un aumento contrattuale a regime di € 240,00 al IV livello, da riparametrare per gli altri livelli;
  • l’erogazione dell’importo Una Tantum pari ad € 350,00;
  • l’incremento dell’indennità annua della clausola elastica del part-time, che passa da € 120,00 annui ad € 155,00.

Dal punto di vista normativo, l’accordo prevede nuove tutele sul sostegno alla genitorialità, sulle politiche di genere e sul contrasto alla violenza di genere.

In merito al diritto alla salute, ai malati oncologici è riconosciuto, al termine del periodo di comporto, un ulteriore mese di congedo retribuito.

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