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Autore: mondolavoro

Programma GOL anche per beneficiari Supporto formazione e lavoro e Assegno di inclusione

In data 30 ottobre 2024, nella sez. “pubblicità legale” del sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato pubblicato il decreto interministeriale MEF/MLPS 29 marzo 2024 di Integrazione del Programma GOL.

Tra le altre cose, si segnala che “possono accedere al programma GOL anche i beneficiari degli istituti di sostegno al reddito introdotti dal Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito nella Legge 3 luglio 2023, n. 85, ossia i beneficiari del “Supporto per la formazione e il lavoro” e dell’“Assegno d’inclusione” (per i membri “attivabili al lavoro” nei nuclei di beneficiari e tenuti agli obblighi di sottoscrizione del Patto di servizio con i centri per l’impiego), nonché tutti i disoccupati indipendentemente dal genere, dall’età anagrafica e dalla durata della condizione di disoccupazione”.

Assetto delle contribuzioni minori dovute dalle aziende speciali

L’INPS – con Circolare del 3 aprile 2024, n. 53 – ha effettuato una ricognizione dell’assetto degli obblighi contributivi delle aziende speciali, ex art. 114, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 (non aventi la forma giuridica di società di capitali), relativi alle assicurazioni minori di previdenza per il personale dipendente. Inoltre, si forniscono indicazioni circa la classificazione ai fini previdenziali e assistenziali delle aziende speciali.

Gli obblighi contributivi minori che sussistono in capo alle aziende speciali non trasformate in società di capitali si determinano sulla base delle norme che disciplinano le contribuzioni di finanziamento delle assicurazioni non pensionistiche (disoccupazione, malattia e maternità, ecc.).

Di seguito, una tabella riassuntiva:

AssicurazioneAliquota
 NASpI (contribuzione ordinaria)  1,31%
 NASpI (contribuzione Art. 25, Legge n. 845/1978)  0,30%
 Fondo di Garanzia TFR                                      0,20% (0,40% per i dirigenti industria)
Maternitàindustria: 0,46%terziario: 0,24%
 Malattia industria (solo operai): 2,22%terziario: 2,44%
Ex CUAF                                                             ——- 
FIS – Datori di lavoro fino a 5 dipendenti(di cui 0,17% a carico del dipendente)0,50% 
FIS – oltre 5 dipendenti(di cui 0,27% a carico del dipendente)0,80%
CIGS0,90%

Vietato l’uso del riconoscimento facciale per controllo presenze

Il Garante per la Protezione dei dati personali – con Newsletter 28 marzo 2024, n. 520 – ha reso noto d’aver sanzionato cinque società che hanno fatto ricorso al riconoscimento facciale per controllare le presenze sul posto di lavoro dei propri dipendenti. 

Nel dettaglio, sono state emesse delle multe per l’uso improprio dei dati di rilevazione biometrica senza congrue misure di sicurezza, in assenza di informazioni chiare ai lavoratori e della valutazione d’impatto richiesta dalla legge sulla privacy.

Al contempo, il Garante della privacy ha ordinato la cancellazione dei dati raccolti illecitamente e l’utilizzo di metodi meno invasivi, come il badge.

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