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Autore: mondolavoro

Terziario – cooperative di consumo: siglata l’ipotesi di accordo

Ancc Coop, Confcooperative consumo e utenza, Agci Agrital e Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, in data 19 febbraio 2019, hanno siglato un’ipotesi di accordo di rinnovo della parte economica del Ccnl Terziario – cooperative di consumo. L’accordo, che decorre dal 1° febbraio 2019 e scadrà il 31 dicembre 2019, prevede:

  • un’una tantum da erogare in 2 tranche, a febbraio 2019 e marzo 2020;
  • aumento dei minimi tabellari a decorrere dal 1° febbraio 2019 e dal 1°luglio 2019;
  • aumento del contributo mensile a carico dell’impresa per il finanziamento del Fondo di assistenza sanitaria integrativa Coopersalute pari a 10 euro dal 1° marzo 2019, per ogni dipendente a tempo parziale; 11 euro dal 1° dicembre 2020 per tutti i dipendenti.

L’ipotesi di accordo sarà ora sottoposta alla consultazione nelle assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori.

UniEmens: istituito il nuovo elemento che indica il trattamento retributivo per malattia

L’Inps, con messaggio n. 803 del 27 febbraio 2019, ha comunicato l’istituzione, nell’ambito del flusso UniEmens aziende con dipendenti (sezione “PosContributiva”), di un nuovo elemento volto a distinguere il tipo di trattamento retributivo che il datore di lavoro garantisce al lavoratore nei casi di assenza per malattia. Il messaggio fornisce istruzioni per l’assolvimento degli obblighi informativi ai fini previdenziali relativi a lavoratori per i quali sia applicabile, sulla base del quadro normativo vigente, l’assicurazione economica di malattia.

A decorrere dalla dichiarazione contributiva di competenza del mese di marzo 2019, per tutti i datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione di malattia, è richiesta la compilazione del nuovo elemento <TipoRetrMal> inserito nella sezione “DenunciaIndividuale” del flusso UniEmens avente il seguente significato: “Tipo trattamento retributivo applicato al lavoratore, sulla base delle previsioni del contratto o accordo collettivo di lavoro ovvero, se di miglior favore, del contratto individuale, nei casi di assenza per malattia”.

Gmo: è sufficiente il mutamento dell’assetto organizzativo

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 15 gennaio 2019, n. 828, ha deciso che in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo l’andamento economico negativo dell’azienda non costituisce un presupposto necessario del provvedimento. È, invece, sufficiente che le ragioni inerenti all’attività produttiva e all’organizzazione del lavoro, le quali devono essere evidentemente esplicitate come motivazione che giustifica il licenziamento, causalmente determinino un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo attraverso la soppressione di un’individuata posizione lavorativa.

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