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Autore: mondolavoro

Ingresso di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati

In data 28 marzo 2024, con Circolare congiunta MLPS/Min. Interno prot. n. 2829 , sono stati forniti dei chiarimenti in merito al D.Lgs. 18 ottobre 2023, n. 152 recante “Attuazione della Direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la Direttiva 2009/50/CE del Consiglio”.

I lavoratori stranieri “altamente qualificati” devono essere in possesso in via alternativa:

  • del titolo di istruzione superiore di livello terziario o di una qualificazione professionale di livello post secondario, rilasciato dall’autorità competente nel Paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale;
  • dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 206/2007 limitatamente all’esercizio di professioni regolamentate;
  • di una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d’istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all’offerta vincolante;
  • di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente, acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione di cui alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25.

Il titolare di Carta blu UE, pur beneficiando di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini, conformemente alla normativa vigente, per i primi dodici mesi di soggiorno sul territorio nazionale può esercitare esclusivamente l’attività lavorativa altamente qualificata per la quale è stato autorizzato.

Eventuali cambiamenti del datore di lavoro durante tale periodo sono soggetti all’autorizzazione preliminare da parte dei competenti Ispettorati territoriali del lavoro.

Decorsi 15 giorni dalla ricezione della documentazione (comprensiva anche dell’asseverazione di cui all’art. 24-bis, comma 2) relativa al nuovo contratto di lavoro o offerta vincolante, il parere dell’Ispettorato territoriale competente si intende acquisito.

funzione PRISMA per la corretta applicazione del massimale contributivo

L’Inps, con circolare 25 marzo 2024, n. 48, rende noto il rilascio della funzione PRISMA (acronimo che sta ad indicare Prospetto informativo sintetico per il corretto adempimento contributivo in relazione al massimale) finalizzato alla corretta applicazione del massimale contributivo.

L’esigenza alla quale risponde tale funzione è quella di consentire ai datori di lavoro di riuscire a mappare in maniera corretta la platea dei lavoratori nei confronti dei quali, ai soli fini pensionistici di invalidità vecchiaia e superstiti, è necessario applicare il massimale contributivo in quanto privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, ovvero coloro i quali, pur in presenza di contribuzione obbligatoria anteriore a tale momento, abbiano manifestato la volontà di esercitare l’opzione al sistema contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 23, L. 335/1995.

Il prospetto rilasciato dalla procedura PRISMA, anche nel rispetto della normativa in materia di privacy, contiene informazioni quali ad esempio la data nella quale risulta il primo contributo accreditato a forme obbligatorie (sia anteriore sia posteriore alla data del 31 dicembre 1995), nonché l’eventuale presenza di domande (con annesso stato) di esercizio di opzione al sistema contributivo, nonché eventuali richieste di riscatto anch’esse collocate in momenti anteriori al 31 dicembre 1995.

Personale del settore dei servizi ambientali: le prestazioni del Fondo bilaterale di solidarietà

L’INPS – con Messaggio del 28 marzo 2024, n. 1281 – ha illustrato le modalità per la presentazione della domanda di accesso all’assegno integrativo erogato dal Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali.

Il servizio per l’invio telematico della domanda è disponibile nel portale istituzionale dell’INPS www.inps.it al seguente percorso: “Accesso ai servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di solidarietà” > “Assegno emergenziale”.

Per potere utilizzare il servizio è necessario autenticarsi con la propria identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica).

Dal menu della procedura, nell’area download, è possibile scaricare un esempio di tracciato .XML per l’invio dei dati analitici dei lavoratori beneficiari, relativo al Fondo in esame, nonché il manuale utente per “Aziende e Consulenti”, recante le istruzioni per l’invio telematico delle domande e l’allegazione dei documenti richiesti, al quale si rinvia per le istruzioni di dettaglio.

Il datore di lavoro, al momento della presentazione della domanda, deve selezionare il Fondo in argomento, allegando i dati analitici dei lavoratori utilizzando il citato allegato, che costituisce parte integrante della domanda.

Nella domanda si deve indicare se si richiede l’integrazione dell’importo dell’indennità NASpI o l’integrazione della durata della stessa (nel limite di ulteriori 18 mesi).

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