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Autore: mondolavoro

Impatriati: i chiarimenti delle Entrate

L’Agenzia delle entrate, con 3 risposte a interpello pubblicate in data 12 febbraio 2019, ha offerto chiarimenti in merito all’accesso alle agevolazioni fiscali per i c.d. lavoratori impatriati.

Con risposta a interpello n. 32/2019, l’Agenzia ha ribadito che per beneficiare dell’esenzione fiscale sui redditi da lavoro dipendente o autonomo prodotti in Italia, è necessario che il soggetto abbia lavorato o studiato continuativamente all’estero per almeno 2 anni e abbia risieduto all’estero per almeno 2 periodi d’imposta. L’Agenzia chiarisce, inoltre, che per il soddisfacimento dei requisiti richiesti dal regime speciale è necessario che vi sia il contestuale conseguimento di un titolo di laurea o di specializzazione post lauream estero comparabile con quelli previsti dall’ordinamento italiano.

Con la risposta a interpello n. 34/2019, viene precisato che i lavoratori residenti all’estero che si trasferiscono in Italia, per poter accedere al beneficio, devono mantenere la residenza in Italia per almeno 2 anni.

Con la risposta a interpello n. 36/2019, l’Agenzia interviene sull’agevolazione fiscale spettante ai lavoratori impatriati in possesso di alte qualificazioni e specializzazioni. Basandosi sul presupposto che i residenti in Italia siano le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta, sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza, l’Agenzia specifica che il soggetto che non si è cancellato da tale registro non può essere ammesso all’agevolazione in argomento.

Buoni pasto: trattamento fiscale dell’utilizzo cumulato oltre il limite di 8

L’Agenzia delle entrate, con principio di diritto n. 6 del 12 febbraio 2019, ha precisato che il divieto di cumulo oltre il limite di 8 buoni pasto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera d, D.M. 122/2017, non incide, ai fini Irpef, sui limiti di esenzione dal reddito di lavoro dipendente – rispettivamente di 5,29 euro e 7 euro giornalieri per i buoni pasto elettronici – previsti dall’articolo 51, comma 2, lettera c, Tuir. Invero, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente (e assimilato) delle prestazioni sostitutive di mensa aziendale erogate sotto forma di buoni pasto opera nei limiti stabiliti dal citato articolo 51 a prescindere dal numero di buoni utilizzati. Il datore di lavoro sarà tenuto, di conseguenza, alla verifica di detti limiti di esenzione rispetto al valore nominale dei buoni erogati.

Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in G.U.

È stato pubblicato sulla G.U. n. 38 del 14 febbraio 2019, S.O. n. 6, il D.Lgs. 14 del 12 gennaio 2019, con il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in attuazione della L. 155/2017, che disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un’attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici.

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