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Autore: mondolavoro

Ampliamento del congedo per padri lavoratori nell’anno 2019

L’Inps, con messaggio n. 591 del 13 febbraio 2019, ha ricordato che l’articolo 1, comma 278, L. 145/2018, ha stabilito che le disposizioni relative al congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti si applicano anche alle nascite e alle adozioni/affidamenti avvenute nell’anno solare 2019. Inoltre, la durata del congedo obbligatorio è aumentata, per l’anno 2019, a 5 giorni, da fruire, anche in via non continuativa, entro i 5 mesi di vita o dall’ingresso in famiglia del minore.

Pertanto, sono tenuti a presentare domanda all’Istituto solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’Inps, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto. Sarà infatti il datore di lavoro a comunicare all’Inps le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso UniEmens.

Doppio licenziamento: legittimo se il secondo è fondato su una diversa causa

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 4 gennaio 2019, n. 79, ha stabilito che il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, restando quest’ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo. Ne consegue che entrambi gli atti di recesso sono in sé astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto, dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente.

Sistema impresa: accordo interconfederale per l’assistenza integrativa

Sistema Impresa e Confsal hanno sottoscritto l’accordo interconfederale 25 gennaio 2019, che ha stabilito l’attivazione dell’assistenza sanitaria integrativa per le imprese che applicano i Ccnl sottoscritti da Sistema Impresa e Confsal e la costituzione dello specifico Fondo di assistenza sanitaria Fass, cui le aziende devono versare, dal 1° gennaio 2019, la contribuzione quantificata dai singoli Ccnl.

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