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Autore: mondolavoro

Isee: modificato il periodo di validità della Dsu

L’Inps, con notizia dell’11 febbraio 2019, ha reso noto che il D.L. 4/2019, in corso di conversione, ha prorogato al 31 dicembre 2019 il periodo di validità delle Dichiarazioni sostitutive uniche presentate dal 1° gennaio 2019 al 31 agosto 2019, utili al rilascio dell’Isee. Pertanto, alle Dsu presentate nell’anno 2019, a legislazione vigente, si applicano le seguenti regole: le Dsu presentate dal 1° gennaio al 31 agosto 2019 sono valide dal momento della presentazione sino al 31 dicembre 2019. Viene inoltre precisato che le Dsu già attestate che recavano data scadenza 31 agosto 2019, sono state aggiornate sul portale con la nuova data di scadenza. Pertanto, le attestazioni Isee, già rilasciate, con data scadenza del 31 agosto 2019 devono essere considerate valide e con scadenza 31 dicembre 2019.

Le Dsu presentate dal 1° settembre al 31 dicembre 2019 sono valide dal momento della presentazione al 31 agosto 2020.

Artigiani e commercianti: aliquote contributive 2019

L’Inps, con circolare n. 25 del 13 febbraio 2019, ha stabilito le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti per l’anno 2019, che sono pari a:

  • 24% per artigiani titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni (21,45% per coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni);
  • 24,09% per commercianti titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni (21,54% per coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni).

Contratti di collaborazione professionale: come stabilire la retribuzione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 8 gennaio 2019, n. 189, ha stabilito che i contratti di collaborazione professionale devono essere retribuiti secondo le tariffe dell’Ordine di appartenenza solo se manca un accordo tra le parti. Infatti, per la determinazione dei compensi si applica la gerarchia dei criteri fissati dall’articolo 2233 c.c., per cui la rilevanza va sempre attribuita alla specifica convenzione stipulata dagli interessati.

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