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Autore: mondolavoro

Dichiarazione precompilata: possibile la consultazione on line delle spese sanitarie

Il Mef, con comunicato stampa del 7 febbraio 2019, ha reso noto che sono disponibili sul sito web www.sistemats.it i servizi telematici rivolti a tutti i cittadini per la consultazione delle proprie spese sanitarie trasmesse al Sistema tessera sanitaria (TS), per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle entrate.

Il Sistema consente di:

  • consultare i propri dati di spesa sanitaria relativi agli anni 2017, 2018 e 2019 trasmessi dagli erogatori di prestazioni sanitarie;
  • segnalare eventuali incongruenze relative a riguardare importi e classificazione della spesa e alla titolarità del documento fiscale. Il Sistema TS provvede a trasmettere telematicamente le segnalazioni al soggetto che ha effettuato l’invio, affinché possa procedere all’eventuale correzione dell’anomalia per i dati relativi all’anno 2019 (fino al 31 gennaio 2020);
  • esercitare l’opposizione all’invio di tali dati all’Agenzia delle entrate per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. Tale funzionalità è disponibile annualmente, solo nel mese di febbraio (secondo le indicazioni condivise con il Garante per la protezione dei dati personali).

Il Sistema TS non renderà disponibili all’Agenzia delle entrate i dati per i quali risulta la richiesta di opposizione da parte del cittadino.

L’indennità di disponibilità per non somministrazione ha natura retributiva

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 8 gennaio 2019, n. 181, ha stabilito che l’indennità di disponibilità ex articolo 32, Ccnl agenzie di somministrazione di lavoro, contrattualmente dovuta dalle agenzie nei periodi di non somministrazione ai propri lavoratori contrattualizzati a tempo indeterminato, non è uno strumento di sostegno al reddito, ma un istituto contrattuale di natura retributiva utile ai fini del calcolo del risarcimento ex articolo 18, dovuto al lavoratore illegittimamente licenziato.

Subentro di un nuovo datore nel cambio appalto: durata del contratto di solidarietà

Il Ministero del lavoro, con risposta a interpello n. 1 dell’8 febbraio 2019, ha chiarito che, in caso di cambio appalto per nuovo affidamento del servizio, l’impresa subentrante può accedere al contratto di solidarietà per il personale transitato dall’azienda cedente, già in regime di contratto di solidarietà, facendo ripartire un nuovo conteggio del periodo massimo nel quinquennio per l’impresa subentrante, del tutto distinto da quello fin ad allora utilizzato dall’azienda uscente.

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