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Autore: mondolavoro

APE sociale: riapertura delle domande

L’Inps, con messaggio n. 402 del 29 gennaio 2019, ha comunicato la riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale, il cui periodo di sperimentazione è stato prorogato dall’articolo 18, D.L. 4/2019, al 31 gennaio 2019. Al fine di dare attuazione alle suddette previsioni, in attesa della pubblicazione della circolare illustrativa delle nuove disposizioni, dal 29 gennaio 2019 possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio dell’APE sociale i soggetti che, nel corso dell’anno 2019, maturano tutti i requisiti e le condizioni previste dall’articolo 1, commi 179-186, L. 232/2016. Possono, altresì, presentare domanda tutti coloro che hanno perfezionato i requisiti negli anni precedenti, stante il permanere degli stessi, e che non hanno provveduto ad avanzare la relativa domanda. L’Istituto ricorda, infine, che, per non perdere ratei di trattamento, i soggetti che al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio in argomento siano già in possesso di tutti i requisiti e le condizioni previste devono presentare contestualmente anche la domanda di APE sociale.

Quota 100 e riforma pensionistica: le Faq della Fondazione studi

La Fondazione studi consulenti del lavoro, con approfondimento del 29 gennaio 2019, in attesa della prassi attuativa che consentirà di richiedere le nuove prestazioni pensionistiche varate con il D.L. 4/2019, ha pubblicato le prime Faqsulle nuove misure introdotte.

Licenziamento disciplinare: fatto principale contestato e altri fatti minori

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 11 dicembre 2018, n. 31993, ha stabilito che il mero e generico riferimento, nella lettera di licenziamento, ad altri minori fatti, pur disciplinarmente rilevanti, in presenza della chiara intenzione di recedere a causa di un grave episodio correttamente individuato nella lettera di contestazione disciplinare, non può viziare il recesso, trattandosi di argomenti evidentemente di contorno, sicché, una volta accertata l’esistenza del fatto principale chiaramente contestato e posto alla base del licenziamento, la discrasia o l’aggiunta di altri comportamenti disciplinarmente rilevanti, tra la contestazione e le ragioni poste alla base del recesso, non possono viziare quest’ultimo, rilevando che il dipendente sia stato licenziato in base al fatto contestato e chiaramente individuato, ripetuto nella lettera di licenziamento e giudizialmente accertato.

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