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Autore: mondolavoro

Rifiuto del provvedimento di distacco: non è obbligatorio comunicare le motivazioni

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 13 dicembre 2018, n. 32330, ha stabilito che l’articolo 30, D.Lgs. 276/2003, si limita a prevedere, quale unico elemento costitutivo della fattispecie legale e sola condizione di legittimità del provvedimento, che l’ordine datoriale abbia il consenso del lavoratore distaccato, nel caso in cui esso “comporti un mutamento di mansioni” rispetto a quelle già svolte presso il soggetto distaccante, mutamento che può essere anche parziale, purché effettivamente idoneo a ledere il patrimonio di professionalità acquisito. Ne consegue che il lavoratore, il quale riceva la comunicazione di un provvedimento di distacco, ai sensi della norma richiamata, è gravato dall’onere di fare presente al datore di lavoro il proprio rifiuto, ma non anche di rendere note le ragioni che lo sorreggono (o di tenere ferme quelle inizialmente prospettate, ove diverse da un mutamento di mansioni), l’articolo 30 richiedendo il consenso del lavoratore nei casi (tutti) in cui il mutamento delle mansioni sia conseguenza oggettiva dell’attuazione dell’ordine, senza che possa rilevare la rappresentazione che di esso e dei suoi effetti abbia dato il datore di lavoro.

Gestione artigiani e commercianti: avvisi bonari con scadenza novembre 2018

L’Inps, con messaggio n. 312 del 24 gennaio 2019, ha comunicato l’inizio delle elaborazioni per l’emissione degli avvisi bonari relativi alla rata in scadenza a novembre 2018, per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti.

Gli avvisi bonari saranno a disposizione del contribuente all’interno del Cassetto previdenziale artigiani e commercianti al percorso: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Posizione Assicurativa” > “Avvisi Bonari”.

 

Gmo: no alla reintegra per violazione del repêchage

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 11 dicembre 2018, n. 32002, ha stabilito che, in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il nuovo regime sanzionatorio previsto dall’articolo 18, L. 300/1970, come modificato dalla L. 92/2012, prevede di regola la corresponsione di un’indennità risarcitoria, compresa tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità, riservando il ripristino del rapporto di lavoro, con un risarcimento fino a un massimo di 12 mensilità, alle ipotesi residuali, che fungono da eccezione, nelle quali l’insussistenza del fatto posto a base del licenziamento è connotata di una particolare evidenza, sicché la violazione dei criteri di correttezza e buona fede nella scelta dei lavoratori adibiti allo svolgimento di mansioni omogenee dà luogo alla tutela indennitaria, dovendosi escludere che ricorra, in tal caso, la manifesta insussistenza delle ragioni economiche poste a fondamento del recesso.

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