La Cassazione – con ordinanza del 21 marzo 2024, n. 7642 – ha precisato che nel caso di cessazione di attività di una delle sue sedi, l’azienda che fa ricorso alla CIGS a zero ore, deve includere nell’informativa ai sindacati tutte le informazioni necessarie a giustificare il mancato ricorso a rotazione con altre sedi.
Nel caso in specie, la Suprema Corte ha affermato che il datore di lavoro avrebbe dovuto indicare che l’unità interessata dalla CIGS era del tutto autonoma sotto il profilo organizzativo ed economico, e che le attività svolte erano cessate e non trasferite ad altri siti, nonché il fatto che le professionalità dei dipendenti del sito interessato dalla CIGS erano utilizzabili solo in tale unità.
Al via la presentazione delle domande di richiesta del contributo per il sostegno alle edicole per le spese sostenute nell’anno 2022.
Le domande di contributo possono essere presentate dalle imprese esercenti punti di vendita esclusivi di giornali e riviste:
con l’indicazione nel registro delle imprese del codice di classificazione ATECO 47.62.10, quale codice di attività primario e/o prevalente;
non sottoposte a procedure di liquidazione volontaria, coatta amministrativa o giudiziale.
Il contributo, concesso nel rispetto del regolamento UE “de minimis”, è riconosciuto fino ad un massimo del 50% delle spese sostenute.
Qualora il totale dei contributi richiesti risulti superiore alle risorse disponibili, pari a sei milioni di euro, si procede al riparto proporzionale tra tutti i soggetti aventi diritto.
Il contributo:
sarà accreditato sul conto corrente intestato al beneficiario e dichiarato nella domanda di accesso;
concorre alla formazione del reddito;
sarà erogato al netto della ritenuta fiscale.
Le domane per accedere al contributo per l’anno 2023 possono essere presentate dalle ore 10.00 del 15 marzo 2024 alle ore 17.00 del 15 aprile 2024 dal titolare o legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per via telematica, attraverso un’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile cliccando sul link “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria” > “Contributo edicole 2023 per spese sostenute nel 2022” del menù “Servizi on line”, previa autenticazione tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’Identità Elettronica (CIE).
La domanda deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa richiedente, esclusivamente con firma CAdES
La Cassazione – con ordinanza del 5 marzo 2024, n. 5818 – ha affermato che il messo notificatore, prima di notificare l’avviso di accertamento al contribuente, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare eventuali presupposti di irreperibilità assoluta del medesimo.
In tal senso, la Suprema Corte ha sottolineato che non vi è alcuna disposizione che descriva quali attività debbano essere compiute, né come debba essere esplicitato il risultato delle ricerche: pertanto, non basta l’assenza del nominativo sui citofoni o sulle caselle postali, ma che sono necessarie ricerche e informazioni specifiche sul destinatario, che vanno reperite in loco e poi specificate sulla relata di notifica.
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