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Autore: mondolavoro

Appalto: garanzia del committente e beneficium excussionis

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 14 dicembre 2018, n. 32504, ha deciso che, in ambito di contratto d’appalto, nella vigenza dell’articolo 29, D.Lgs. 276/2003, nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dal D.L. 5/2012 e dalla L. 92/2012, il committente presta una garanzia in favore del datore di lavoro e a vantaggio del lavoratore, adempiendo alla quale assolve a un’obbligazione propria istituita ex lege. Tale obbligazione solidale in senso stretto esclude (fino alla novella del 2012) sia il beneficium excussionis sia il litisconsorzio necessario tra appaltante e appaltatore.

Pace fiscale: le modalità attuative

L’Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 17776 del 23 gennaio 2019, ha indicato le modalità di definizione agevolata dei processi verbali di constatazione consegnati entro il 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del D.L. 119/2018. Il provvedimento indica le modalità di versamento di quanto dovuto e di presentazione della dichiarazione prevista dalla norma per regolarizzare le violazioni constate nel processo verbale, in attuazione dell’articolo 1, D.L. 119/2018.

Secondo la nuova misura, che si applica ai processi verbali di constatazione redatti dall’Agenzia delle entrate o dalla GdF, sono integralmente e complessivamente dovuti tutti i tributi ed eventuali contributi, autoliquidati dal contribuente sulla base dei rilievi constatati nel processo verbale oggetto di definizione agevolata, con sconto integrale delle sanzioni amministrative e degli interessi. La definizione “integrale” deve riguardare tutte le violazioni – in materia di imposte dirette e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, Irap, Ivie e Ivafe – contenute nel processo verbale riferite a un singolo periodo d’imposta.

L’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 8/E del 23 gennaio 2019, ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di imposte e contributi previdenziali autoliquidati a seguito di definizione agevolata dei processi verbali di constatazione, ai sensi dell’articolo 1, D.L. 119/2018.

 

Cigd: ulteriori chiarimenti sull’estensione del trattamento

L’Inps, con messaggio n. 322 del 24 gennaio 2019, ha offerto indicazioni operative, a integrazione della circolare n. 90/2018, in merito all’estensione del trattamento di mobilità in deroga, ad opera del D.L. 119/2018, anche in favore dei lavoratori che hanno cessato la mobilità ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018.

L’articolo 25-ter, comma 1, D.L. 119/2018, ha ampliato considerevolmente l’ambito di applicazione della mobilità in deroga di cui all’articolo 1, comma 142, L. 205/2017, sia perché ha esteso la platea dei lavoratori interessati anche a coloro che hanno cessato la mobilità ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018, sia perché prevede una durata massima di 12 mesi senza il limite temporale del 31 dicembre 2018, quale termine ultimo entro il quale usufruire della prestazione.

L’Istituto precisa che le indicazioni fornite con circolare n. 90/2018 risultano superate nelle parti relative alla data in cui i beneficiari dovevano aver cessato la mobilità ordinaria o in deroga e al periodo concesso, che prevede sempre una durata massima di 12 mesi, ma senza il limite del 31 dicembre 2018.

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