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Autore: mondolavoro

Le retribuzioni convenzionali dei lavoratori italiani operanti all’estero

L’INPS – con Circolare del 25 marzo 2024, n. 49 – ha illustrato l’ambito di applicazione del D.M. 6 marzo 2024 , che ha individuato le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero.

Al contempo, il provvedimento esplicita le relative istruzioni operative, nonché le istruzioni per le regolarizzazioni contributive.

In tal senso, i datori di lavoro che per il mese di gennaio, febbraio e marzo 2024 hanno operato in difformità dalle istruzioni fornite dalla Circolare in commento, possono regolarizzare tali periodi, senza aggravio di oneri aggiuntivi.

Tale regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 giugno 2024.

Ai fini della compilazione della denuncia Uniemens i datori di lavoro si devono attenere alle seguenti modalità:

  • devono calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2024 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
  • le differenze così determinate devono essere portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

Autonomia di provvedimenti di licenziamento distinti fondati su diverse cause

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 23 gennaio 2024, n. 2274, ha stabilito che il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore un licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, restando quest’ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo, sicché entrambi gli atti di recesso sono in sé astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto, dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente, accertata con sentenza passata in giudicato. Ne consegue che, sotto il profilo processuale, se il giudizio sul primo licenziamento non sia ancora giunto a pronuncia con sentenza passata in giudicato, il giudice del secondo recesso deve pronunciare sulla legittimità o meno di esso.

Le istruzioni operative INPS sull’assegno di integrazione salariale con causale

L’INPS – con Messaggio 22 marzo 2024, n. 1217 – ha fornito le indicazioni per la compilazione dei flussi Uniemens relative all’esposizione di eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa inerenti all’assegno di integrazione salariale.

L’assegno di solidarietà prevede l’esposizione del <CodiceEvento> “ASR” per gli eventi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa riconosciuti dal Fondo di integrazione salariale (FIS), gestiti con il sistema del ticket.

A decorrere dal periodo di competenza aprile 2024 il <CodiceEvento> “ASR”, il relativo codice conguaglio “L002” e il codice versamento contributo addizionale “A102” non devono essere più utilizzati nelle denunce mensili, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con causale “contratto di solidarietà”; mentre deve essere valorizzato esclusivamente il codice evento “AOR”, già in uso per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa tutelati dall’assegno di integrazione salariale erogato dai Fondi di solidarietà e dal FIS per le altre causali.

Parimenti, per esporre l’importo conguagliato, deve essere utilizzato il codice causale già in uso “L001” e per il versamento del contributo addizionale il codice causale “A101”.

Per quanto riguarda i flussi di variazione delle denunce Uniemens relative a periodi di competenza precedenti al mese di aprile 2024, rimangono in essere gli attuali codici operativi.

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