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Autore: mondolavoro

Lavoratori in somministrazione: rinnovato il Ccnl

In data 21 dicembre 2018 è stata siglata da Assolavoro e Felsa-Cisl, Nidil-Cgil e Uiltemp l’ipotesi di rinnovo contrattuale per i lavoratori in somministrazione, con  decorrenza 1° gennaio 2019 e scadenza il 31 dicembre 2021.

Tra le principali novità, si segnalano gli interventi volti a limitare le criticità nell’utilizzo della somministrazione di lavoro a termine dopo il D.L. 87/2018.

Dal 1° gennaio 2019, la durata massima della successione per i contratti di somministrazione a tempo determinato tra le stesse parti:

  • con lo stesso utilizzatore la durata massima è individuata dal contratto collettivo dell’utilizzatore; in assenza di disciplina la durata è fissata in 24 mesi;
  • con diversi utilizzatori, la durata massima complessiva è pari a 48 mesi.

Particolarmente interessante è il regime transitorio introdotto per il computo dell’anzianità lavorativa: tutti i periodi di lavoro a tempo determinato tra le stesse parti  sono conteggiati, ai fini dell’anzianità lavorativa antecedente al 1° gennaio 2019, per un massimo di 12 mesi nell’arco temporale di 5 anni (1° gennaio 2014-31 dicembre 2018).

Riguardo alle proroghe, il numero massimo è pari a 6 nell’arco temporale di 24 mesi; qualora il contratto collettivo applicato dall’utilizzatore preveda un diverso limite di durata (ovvero con determinate categorie di lavoratori svantaggiate nell’accesso al lavoro), il numero delle proroghe per ogni singolo contratto è elevato a 8.

Durc in presenza di definizione agevolata: i chiarimenti Inps

L’Inps, con messaggio 28 dicembre 2018, n.  4844, ha fornito importanti chiarimenti in ordine alla disciplina del rilascio del Durc, di cui al D.M. 30 gennaio 2015, nei confronti dei contribuenti che hanno presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, in base a quanto previsto dall’articolo 3, comma 10, D.L. 119/2018, modificato dalla legge di conversione 136/2018.

In particolare, la lettera f-bis) del citato comma 10 ha previsto che, a seguito della presentazione della dichiarazione, “si applica la disposizione di cui all’articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015”.

Pertanto, a decorrere dal 19 dicembre 2018, data di entrata in vigore della legge di conversione 136/2018, le richieste di verifica della regolarità contributiva, anche se pervenute anteriormente a tale data e ancora in corso di istruttoria, dovranno essere definite con l’attestazione della regolarità, sempreché non sussistano ulteriori esposizioni debitorie in altre Gestioni o sezioni. La definizione della richiesta di verifica con tale esito, in assenza di registrazione sugli archivi della procedura “Gestione AVA” richiede l’accertamento presso l’agente della riscossione dell’avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui all’articolo 3, D.L. 119/2018.

Al fine di rendere più chiara l’applicazione della previsione di cui al citato articolo 54, il messaggio riepiloga i termini previsti per il pagamento dei procedimenti di definizione agevolata che si sono succeduti a seguito dei diversi interventi legislativi sulla materia.

In Gazzetta la Legge di Bilancio 2019

Con la pubblicazione nella G.U. n. 302, S.O. n. 62, del 31 dicembre 2018 è in vigore dal 1° gennaio la Legge di Bilancio 2019, L. 145 del 30 dicembre 2018.

Non sono molte le novità che interessano direttamente l’amministrazione del personale e la gestione dei rapporti di lavoro, e in molti casi richiedono per l’attuazione un’ulteriore regolamentazione mediante decreto. Come noto, delle 2 misure annunciate come centrali dal nuovo Governo, il reddito di cittadinanza e quota 100, vi è solo la copertura finanziaria, mediante la creazione di 2appositi fondi, mentre la disciplina di tali istituti è attesa nel mese di gennaio in appositi provvedimenti legislativi.

Tra le principali novità, si segnala l’estensione del regime forfetario (lavoro autonomo), con imposta sostitutiva unica del 15%, accompagnato da una serie di misure antifrode per evitare fughe dal contratto di lavoro subordinato.

Viene prevista una nuova agevolazione per l’assunzione a tempo indeterminato delle giovani eccellenze: un esonero contributivo, fino a 8.000 euro, per giovani ricercatori e giovani che hanno ottenuto la laurea tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute.

Si registra poi un intervento in materia di sanzioni amministrative, con un aggravamento del 20% per le sanzioni che riguardano lavoro in nero, intermediazione e somministrazione illecita, distacchi e tempi di riposo.

Mediante modifica dell’articolo 1, comma 354, L. 232/2016, il congedo obbligatorio del padre, da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio, è  prorogato anche per l’anno 2019 (figli nati, adottati o affiliati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019) nella misura di 5 giorni (1 giorno in più rispetto al 2018).

Il lavoratore può fruire di un ulteriore giorno di congedo, in accordo con la madre, in quanto riduce di una giornata il periodo di congedo di maternità di quest’ultima.

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