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Autore: mondolavoro

Inps: in pagamento l’ADI nel mese di marzo 2024

L’Inps, con messaggio 14 marzo, n. 1090, fornisce indicazioni circa i pagamenti dell’Assegno di inclusione effettuati nel mese di marzo relativamente a coloro che ne abbiano fatto richiesta entro febbraio 2024.

Il messaggio ricorda come siano necessari, ai fini del perfezionamento del pagamento:

  • la preventiva registrazione nella piattaforma SIISL
  • e la sottoscrizione del Patto di attivazione digitale.

Sempre il messaggio Inps n. 1090/2024 ricorda come i pagamenti per coloro che già avevano con successo richiesto il beneficio (e in ipotesi di permanenza del diritto) avverranno entro il 27 marzo.

Altro passaggio è quello che ricorda come a partire dal pagamento di marzo 2024 sarà verificata la sussistenza di un ISEE aggiornato, con sospensione in ipotesi in cui lo stesso non sia ancora disponibile.

Viene, infine, specificato che a partire dal 18 marzo 2024 ogni componente maggiorenne del nucleo che fruisce di ADI potrà utilizzare il modello ADI – Com Esteso, al fine di comunicare le variazioni obbligatoriamente da censire in costanza di percezione del beneficio rispetto a dati dirimenti in tal senso (come ad esempio l’avvio di una nuova attività lavorativa).

Pubblicato dal MLPS il report con i CCNL di II livello depositati

In data 20 marzo 2024, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il report denominato “Detassazione – deposito contratti”, ricavato dalla procedura per il deposito telematico che il MLPS ha attivato a seguito del Decreto Interministeriale 25 marzo 2016 , relativo alla detassazione dei premi di produttività.

Al riguardo, alla data del 15 marzo 2024 sono 10.637 i contratti depositati e attivi.

Ne beneficiano 3.445.579 lavoratori (+400.885 in un solo mese), a cui è corrisposto un premio annuo medio pari ad € 1.490,46.

Dei 10.637 contratti attivi, 8.479 si propongono di raggiungere obiettivi di produttività, 6.591 di redditività, 5.343 di qualità, mentre 1.099 prevedono un piano di partecipazione e 6.382 prevedono misure di welfare aziendale.

Prova della liquidazione del TFR ed attestazione nella CU

La Cassazione – con sentenza del 18 marzo 2024, n. 7186 – ha affermato che non costituisce prova del pagamento del TFR la dichiarazione contenuta nella CU proveniente dalla parte datoriale.

Al riguardo, la Suprema Corte – nel ribadire il principio secondo il quale il documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire una prova in favore della stessa, né determina inversione dell’onere probatorio in caso di contestazione – ha precisato che le buste paga e la CU (nella fattispecie, il CUD dell’anno 2014), in assenza di un atto di quietanza del lavoratore-creditore specificatamente mancante, non possono costituire la prova del pagamento del credito documentato, in quanto provenienti dalla stessa parte interessata ad opporre il fatto estintivo.

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