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Autore: mondolavoro

Congedo straordinario assistenza disabili: incostituzionale il requisito della preesistente convivenza

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 232 del 7 dicembre 2018, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001, nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario per assistere il genitore gravemente disabile, e alle condizioni stabilite dalla legge, il figlio che, al momento della presentazione della richiesta del congedo, ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave, ma che instauri tale convivenza successivamente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, del padre e della madre, anche adottivi, dei figli conviventi, dei fratelli e delle sorelle conviventi, dei parenti o affini entro il terzo grado conviventi, legittimati a richiedere il beneficio in via prioritaria secondo l’ordine determinato dalla legge.

Procedure fallimentari: esonero da pagamento quote di accantonamento Tfr e da ticket licenziamento

Il Ministero del lavoro, con circolare n. 19 dell’11 dicembre 2018, ha illustrato quanto disposto dall’articolo 43-bis, D.L. 109/2018 (Decreto Genova), così come introdotto dalla legge di conversione 130/2018, pubblicata sulla G.U. n. 269/2018, S.O. n. 55, che ha previsto la possibilità – per le società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria che fruiscono del trattamento straordinario di integrazione salariale negli anni 2019 e 2020, ai sensi dell’articolo 44, D.L. 109/2018 – di essere esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del Tfr, relative alla retribuzione persa, a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro e dal pagamento del c.d. contributo di licenziamento.

Legittimo il gmo diretto a migliorare l’efficienza gestionale

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 22 novembre 2018, n. 30259, ha stabilito che, ai fini della legittimità del licenziamento individuale intimato per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, L. 604/1966, tra le ragioni inerenti all’attività produttiva e all’organizzazione del lavoro rientrano anche quelle dirette a una migliore efficienza gestionale ovvero a un incremento della redditività dell’impresa. Devono, tuttavia, tradursi in un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo dell’impresa dal quale derivi la soppressione di una determinata posizione lavorativa. Tanto premesso, la scelta imprenditoriale non è sindacabile dal giudice nei suoi profili di congruità e opportunità, in ossequio al disposto dell’articolo 41, Costituzione.

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