Permanenza del contribuente all’estero e residenza in Italia
La Cassazione – con sentenza n. 5595/2024 – ha chiarito che la permanenza del contribuente all’estero per un periodo superiore a 183 giorni nell’anno, non vale di per sé ad escludere la sua residenza in Italia.
Pertanto, i redditi derivanti da attività lavorativa dipendente svolta all’estero devono essere dichiarati in Italia.
La Suprema Corte ha, dunque, affermato che al contribuente resta la possibilità di portare in detrazione le imposte corrisposte all’estero, mediante il meccanismo del credito d’imposta, ex art. 165 del TUIR.